Ordinanza n. 497/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 271/1957
- art. 13d.l. 271/1957
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto
legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito
in legge 2 luglio 1957, n. 474 promosso con ordinanza emessa il 16
aprile 1991 dal Pretore di Pordenone sezione distaccata di
Spilimbergo nel procedimento penale a carico di Rossi Armando ed
altro iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Pordenone, con ordinanza in data 16
aprile 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271 (convertito in
legge 2 luglio 1957, n. 474) nella parte in cui, punendo il reato di
omessa denuncia di un deposito di oli minerali - di capacità
superiore a 10 metri cubi, se non destinato alla vendita al pubblico
- lo sanziona con una pena pecuniaria che varia dal doppio al decuplo
dell'imposta relativa "ai prodotti trovati nel deposito", espressione
questa che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, deve
intendersi riferita a tutte le quantità di prodotto movimentate
dall'agente e quindi anche a quelle immesse nel deposito in epoca
anteriore all'accertamento;
che in tal senso la norma impugnata si porrebbe in contrasto:
a) con l'art. 3 della Costituzione, creando un'ingiustificata
disparità di trattamento sanzionatorio tra l'ipotesi in cui il
deposito abbia superato di poco la soglia (dei 10 mc. di capacità)
di cui all'art. 1, primo comma, lett. a) dello stesso testo
legislativo, "rispetto all'ipotesi in cui l'abbia invece superata in
termini molto più consistenti ma sia utilizzato da un tempo
inferiore";
b) con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, ponendo
alla sanzione dei limiti edittali che, calcolati con riferimento al
prodotto movimentato, determinano una pena eccessiva, e quindi
sproporzionata rispetto all'ipotesi in cui il deposito abbia una
capacità solo di poco superiore alla soglia dei 10 mc.;
c) ancora, con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la
sanzione calcolata sulla base del prodotto movimentato risulterebbe
molto maggiore, e quindi sperequata, "rispetto a quella applicabile
per l'offesa ad altri beni con un disvalore sociale più sentito";
che è interenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione venga dichiarata infondata;
Considerato che la sussistenza del reato di cui all'art. 13 del
decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, di omessa denuncia di un
deposito di oli minerali destinato al consumo diretto dipende,
secondo la giurisprudenza della Cassazione, dalla capacità del
deposito (in quanto solo quelli di una certa consistenza possono
costituire un più facile veicolo per le frodi fiscali), mentre, ai
fini della relativa sanzione, rileva la quantità di prodotto
effettivamente movimentata;
che, sotto quest'ultimo aspetto, il trattamento sanzionatorio
non appare irragionevolmente commisurato alla quantità di prodotto
effettivamente movimentata piuttosto che alla capacità del deposito,
e ciò anche in relazione alla natura permanente del reato da cui
consegue la punibilità di tutta la condotta mantenuta nel corso
della situazione illecita;
che, pertanto, poiché la gravità del reato è commisurata alla
quantità del prodotto immesso nel deposito, a nulla rileva - al fine
di censurare il relativo trattamento sanzionatorio, sia in
riferimento all'art. 3 che all'art. 27 della Costituzione - la
circostanza che in concreto la soglia di capacità del deposito possa
essere superata di poco o di molto;
che sotto tale profilo, la questione va dunque dichiarata
manifestamente infondata;
che mancando l'individuazione di un preciso e pertinente tertium
comparationis è manifestamente inammissibile l'altra censura,
secondo cui la sanzione calcolata sulla base del prodotto
"movimentato" risulterebbe comunque eccessiva rispetto a quella
applicabile ad altri e più gravi reati che puniscono illeciti "con
un disvalore sociale più sentito";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel
settore degli oli minerali), convertito in legge 2 luglio 1957, n.
474, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,
dal Pretore di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 5 maggio
1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle
frodi nel settore degli oli minerali), convertito in legge 2 luglio
1957, n. 474, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione
- sotto il profilo della "sperequazione della pena così determinata,
rispetto a quella applicabile per l'offesa ad altri beni con un
disvalore sociale più sentito" - dal Pretore di Pordenone con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:497 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte