Ordinanza n. 498/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/12/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 8/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1985, n.
103 (Ripiano di disavanzi di amministrazione delle Uu.ss.ll. al 31
dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie) promosso
con ordinanza emessa il 24 novembre 1990 dal pretore di Livorno nel
procedimento civile vertente tra Nuccio Camici e il Ministero del
Tesoro iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza in data 24 novembre 1990 il pretore di
Livorno in funzione di giudice del lavoro ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8,
convertito nella legge 27 marzo 1985, n. 103 (Ripiano di disavanzi di
amministrazione delle Uu.ss.ll. al 31 dicembre 1983 e norme in
materia di convezioni sanitarie), nella parte in cui, secondo la
costante interpretazione della Corte di cassazione, esclude la
ripetibilità delle somme non corrisposte spontaneamente;
che la questione si è posta in sede di opposizione ad
ingiunzione proposta da un medico il quale aveva ricevuto una somma
di danaro a seguito di sentenza provvisoriamente esecutiva del pretore di Livorno, con cui gli era stato riconosciuto il diritto, in
qualità di sanitario medico convenzionato, al pagamento degli
aumenti o adeguamenti sul corrispettivo risultante dalle convenzioni;
che la sentenza del pretore è stata successivamente riformata
dal tribunale di Livorno, il quale con provvedimento 6-28 novembre
1984 ha rigettato la domanda proposta dal sanitario;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio
per la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha concluso, oltre che
per l'infondatezza, per l'inammissibilità della questione, sul
rilievo che l'unica fonte regolatrice del rapporto tra le parti in
causa sarebbe la sentenza ormai passata in giudicato;
Considerato che la già richiamata sentenza 6-28 novembre 1984 del
Tribunale di Livorno è antecedente alla norma impugnata;
che detta sentenza, ove passata in giudicato, avrebbe
definitivamente regolato il rapporto oggetto del giudizio;
che sul punto l'ordinanza di remissione tace dal tutto,
omettendo di fornire sia gli indispensabili elementi di fatto sia le
corrispondenti valutazioni;
che pertanto, in difetto di motivazione sulla rilevanza della
questione nel giudizio a quo, va dichiarata la manifesta
inammissibilità della questione stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 25 gennaio
1985, n. 8, convertito in legge 27 marzo 1985, n. 103 (Ripiano di
disavanzi di amministrazione delle Uu.ss.ll. al 31 dicembre 1983 e
norme in materia di convenzioni sanitarie), sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione dal pretore di Livorno, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991
Il direttore di cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:498 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte