Ordinanza n. 498/2000
Altra decisione · depositata il 16/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 3 novembre 1998 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del deputato Massimo D'Alema,
promosso dal giudice della V sezione stralcio del tribunale di Roma
con ricorso depositato il 31 luglio 2000 ed iscritto al n. 164 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ricorso datato 23 giugno-3 luglio 2000 e
depositato nella cancelleria della Corte il 31 luglio 2000, il
giudice della V sezione stralcio del tribunale di Roma, investito di
un giudizio civile per risarcimento danni da dichiarazioni ritenute
diffamatorie promosso dal deputato Massimo D'Alema nei confronti del
deputato Vittorio Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in
relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta
del 3 novembre 1998 (documento IV-ter n. 49/A), ha dichiarato che i
fatti per i quali era in corso il procedimento civile concernevano
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
che il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di
insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi
sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e
menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità
giudiziaria investita del giudizio.
Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il giudice della V
sezione stralcio del tribunale di Roma è legittimato a sollevare il
conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il
procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui
appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il giudice ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei
deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le
quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese
nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice della
V sezione stralcio del tribunale di Roma nei confronti della Camera
dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al giudice della V sezione stralcio del tribunale
di Roma, ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere
successivamente depositati, con la prova delle eseguite
notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di
venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:498 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte