Ordinanza n. 499/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1423/1956
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti di
persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità),
promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1983 dal Pretore di Prato,
iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 336 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Prato, con l'ordinanza in epigrafe, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti di
persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), nella
parte in cui non fissa un termine massimo di efficacia del
provvedimento di diffida del questore, con la conseguenza di
facultizzare in ogni tempo il prefetto ad adottare provvedimenti di
diniego o sospensione della patente di guida;
Considerato che la diffida è un'ingiunzione a cambiare condotta e
ad osservare i princi'pi dell'ordinamento e che, contrariamente alle
misure di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, rimpatrio
obbligatorio ecc., non produce, di per sé, effetti riduttivi o
compressivi delle libertà individuali (cfr. Sent. n. 23 del 1964);
che l'efficacia temporale della diffida è legata al permanere
di una determinata condotta e spiega i suoi effetti fino al momento
in cui l'interessato non ne abbia chiesto, ed ottenuto,
l'annullamento o la revoca in sede amministrativa, a seguito di
cambiamento di condotta;
che, al contrario, le misure dell'obbligo di soggiorno, del
rimpatrio obbligatorio ecc., appunto in virtù del loro effetto
riduttivo delle libertà individuali, devono essere, per loro natura,
temporanee;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1983, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Pretore di
Prato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:499 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte