Ordinanza n. 499/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 246/1938
- art. 10legge 246/1938
- art. 25legge 246/1938
- art. 15legge 103/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge
4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento
televisivo) e dell'art. 15, comma secondo, della legge 14 aprile
1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e
televisione), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra Ronchini Diego ed altri e
l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 239 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra Aschbacher-Berger Cecilia e
l'Amministrazione delle Finanze dello Stato (URAR), iscritta al n.
240 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Torino con due identiche ordinanze
pronunziate il 9 dicembre 1988 ha sollevato, in riferimento all'art.
53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone
di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, secondo comma, della legge
14 aprile 1975, n.103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e
televisione).
Considerato che identica questione è stata dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 219 del 1989, seguita alla
sentenza n. 535 del 1988 che già l'aveva dichiarata non fondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880
(Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15,
secondo comma, della legge 14 aprile 1975 n. 103 (Nuove norme in
materia di radio diffusione e televisione) promossa, con due
identiche ordinanze del 9 dicembre 1988, dal Tribunale di Torino in
riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:499 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte