Ordinanza n. 499/1990
Altra decisione · depositata il 26/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 554 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio
1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Lamezia Terme in un procedimento penale a carico di
ignoti, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Lamezia Terme, chiamato a decidere sulla
richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero in un
procedimento a carico di ignoti per il reato di molestie e minacce a
mezzo del telefono - dopo aver premesso "che il P.M. non ha compiuto
attività d'indagine", limitandosi a domandare, sulla base "di
generici e imprecisati accertamenti" eseguiti dalla polizia
giudiziaria, "l'archiviazione per essere rimasto ignoto l'autore del
reato", e ciò nonostante fosse opportuno "verificare la persistenza
delle minacce" attraverso l'esame della persona offesa e richiedere,
"ove del caso, l'intercettazione telefonica" - ha, con ordinanza del
14 febbraio 1990, sollevato questione di legittimità dell'art. 554
del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che
il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura ove ritenga
di non accogliere la domanda di archiviazione possa indicare al P.M.
le ulteriori indagini da compiere e il termine indispensabile per il
loro svolgimento":
che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata
violerebbe, in primo luogo, l'art. 3 della Costituzione, per la
mancata estensione ai procedimenti di competenza pretorile dell'art.
409, quarto comma, del codice di procedura penale, dettato per i
procedimenti di competenza del tribunale o della corte d'assise,
mancata estensione da ritenersi irragionevole, anche a fronte della
direttiva espressa dall'art. 2, n. 103, della legge 16 febbraio 1987,
n. 81, dal momento "che il vigente sistema processuale impone nei
casi simili al giudice per le indagini preliminari presso la pretura
di accogliere la richiesta di archiviazione (arg. ex art. 554
c.p.p.), senza poter indicare con ordinanza al P.M. le indagini
necessarie, come invece consentito dall'art. 409 comma quarto, c.p.p.
al GIP presso il Tribunale";
che, inoltre, sarebbe vulnerato l'art. 112 della Costituzione,
"potendo essere compromesso il principio costituzionale di
obbligatorietà dell'azione penale" per essere il giudice per le
indagini preliminari presso la pretura privo "di qualsiasi
possibilità di incidere sulla scelta del P.M., salva l'informativa
al Procuratore generale che, "se ne ravvisa i presupposti", richiede,
ai sensi dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), la
riapertura delle indagini;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, pur risultando il procedimento a quo a carico di
ignoti, l'ordinanza di rimessione appare tutta impostata sul
raffronto tra l'art. 554 e l'art. 409, quarto comma, del codice di
procedura penale, norma quest'ultima concernente le indagini
successive alla richiesta di archiviazione che il giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale può disporre quando si
tratta di procedimento a carico di persona identificata, senza che
venga mai richiamato l'art. 415 del codice di procedura penale
appositamente dedicato all'archiviazione per il caso di reato di
competenza del tribunale o della corte di assise commesso da persone
ignote, come sembra confermato dal persistente riferimento del
giudice a quo all'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), una
norma che, con il richiamare l'art. 414 del codice di procedura
penale, parrebbe concernere esclusivamente procedimenti a carico di
persona identificata;
che, peraltro, questa Corte, con sentenza n. 409 del 1990,
dichiarando non fondata "nei sensi di cui in motivazione" la
questione di legittimità dell'art. 415, secondo comma, del codice di
procedura penale, sollevata per la parte ove non consente al giudice
per le indagini preliminari di indicare ulteriori indagini al
pubblico ministero, "una volta che questi gli abbia presentato
richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato",
ha fondato la sua statuizione su una "possibile
interpretazione"dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura
penale, "tale da far emergere una figura di giudice per le indagini
preliminari in grado di indicare al pubblico ministero gli
approfondimenti non ancora compiuti e, quindi, non vincolato alla
pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia
possibile ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato
del nome di una persona già individuata";
che, di conseguenza, l'indicazione dell'art. 409 del codice di
procedura penale come tertium comparationis non appare, alla stregua
di tale decisione della Corte, del tutto inconferente;
che, successivamente, con sentenza n. 445 del 1990, questa
Corte ha, invece, dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, e l'illegittimità
costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una
richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia
di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura
circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi
con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine
indispensabile per il compimento di esse;
che, quindi, il giudice a quo deve riesaminare, alla stregua
del nuovo quadro normativo risultante dalle indicate decisioni della
Corte, la concreta rilevanza della proposta questione (v. ordinanze
nn. 222 e 463 del 1990);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Lamezia Terme.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:499 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte