Ordinanza n. 5/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1961 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31r.d. 3298/1928
usata come parametro
citata
- art. 218r.d. 636/1907
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 del
regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D.
20 dicembre 1928, n. 3298, promosso con ordinanza emessa il 1 aprile
1960 dal Pretore di Andria nel procedimento penale a carico di
Sgaramella Maria ed altri, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze
1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del
4 gugno 1960.
Ritenuto che con la ordinanza suindicata è stata proposta la
questione della legittimità costituzionale dell'art. 31 del
regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D.
20 dicembre 1928, n. 3298, sotto il profilo che l'indiscriminato potere
di confisca e distruzione di carni, concesso all'Autorità
amministrativa dopo la denunzia a quella giudiziaria, e senza che il
giudizio in ordine allo stato di alterazione delle carni medesime sia
formulato mediante sicuro accertamento tecnico, costituirebbe lesione
del diritto di difesa del cittadino, consacrato nell'art. 24 della
Costituzione;
Considerato che la disposizione denunziata è compresa in un
regolamento speciale sanitario di carattere esecutivo, emanato ai sensi
degli artt. 218 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 1 agosto 1907, n. 636, e 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
che, pertanto, la questione proposta con l'ordinanza suindicata
appare manifestamente infondata, giacché il giudizio di legittimità
costituzionale deve avere per oggetto una legge o un atto avente forza
di legge;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione, proposta con
l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 31 del regolamento per la
vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928,
n. 3298.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte