Ordinanza n. 5/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1968 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 63legge 1/1956
citata
- art. 136legge 1/1956
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b,
del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, promossi con tre ordinanze emesse il 29 gennaio
1964 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Conegliano sui
ricorsi di Vazzoler Domenico e Vazzoler Camillo contro l'Ufficio delle
imposte di Conegliano, iscritte ai nn. 241, 242 e 243 del registro
ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 307 del 9 dicembre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione
del Giudice Antonio Manca;
Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse nei
procedimenti promossi da Vazzoler Domenico e Vazzoler Camillo contro
l'Ufficio delle imposte di Conegliano, la Commissione distrettuale
delle imposte di Conegliano ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 136 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, per
eccesso di delega, in riferimento all'art. 63 della legge 5 gennaio
1956, n. 1, e in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, e
sotto il profilo che l'applicazione della norma impugnata porterebbe ad
un diverso trattamento fra i contribuenti in parità di posizione
contributiva, a seconda che abbiano o meno definito l'obbligazione per
l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio prima dell'entrata
in vigore del predetto testo unico; che le dette ordinanze sono state
ritualmente notificate alle parti, al Presidente del Consiglio dei
Ministri e comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera del
Deputati, inscritte ai nn. 241, 242, 243 del registro ordinanze 1967 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 1967;
Considerato che con sentenza n. 135 del 1967, questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b del
T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. del 29
gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui tra gli oneri detraibili
nell'accertamento dell'imposta complementare, non comprende l'imposta
straordinaria sul patrimonio;
Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale:
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con le
ordinanze della Commissione distrettuale delle imposte di Conegliano,
riguardante la legittimità costituzionale dell'art. 136 lett. b, del
T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645;
ordina la restituzione degli atti alla Commissione distrettuale
delle imposte di Conegliano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte