Ordinanza n. 5/1979
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/01/1979 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 426/1942
- art. 1legge 426/1942
- art. 1d.P.R. 530/1974
usata come parametro
citata
- art. 48d.P.R. 530/1974
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n.
4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (così come richiamati
dall'art. 1 del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530), promosso con ordinanza
emessa il 31 marzo 1978 dal Procuratore della Repubblica di Salerno,
nel procedimento penale a carico di Brunetti Gennaro, iscritta al n.
301 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 257 del 13 settembre 1978.
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ordinanza del 31 marzo 1978, il sostituto
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3,
n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (così come richiamata
dall'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530), in
riferimento all'art. 11 Cost. ed agli artt. 48 e seguenti del Trattato
istitutivo della Comunità economica europea.
Considerato che questa Corte ha ripetutamente deciso (sentt. n. 40,
n. 41 e n. 42 del 1963; ord. n. 186 del 1971) nel senso che il pubblico
ministero non è legittimato - in base all'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87 - a promuovere giudizi di legittimità
costituzionale, sostituendosi alla autorità giurisdizionale
competente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16
febbraio 1942, n. 426 (così come richiamata dall'art. 1, secondo
comma, del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530), sollevata dal sostituto
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte