Ordinanza n. 5/1981
Altra decisione · depositata il 28/01/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 61legge 648/1950
- art. 49legge 313/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, primo
comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle
disposizioni sulle pensioni di guerra), e dell'art. 49, primo comma,
della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione
pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1976
dalla Corte dei conti - Sez. II giurisdizionale, sul ricorso proposto
da Sega Elisabetta ved. Stoppa, iscritta al n. 289 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 145 del 3 giugno 1976.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con ordinanza n. 289 r.o. 1976 del 5 marzo 1976 è
stata sollevata dalla Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale,
questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 61 della legge
10 agosto 1950, n. 648 e 49 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella
parte in cui escludono il diritto all'integrazione spettante sulla
pensione di guerra al genitore superstite per le figlie, quando queste
ultime non siano nubili; per il dubbio che ciò realizzi
un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei genitori
con figli maschi, cui l'integrazione spetta comunque - sussistendo le
altre condizioni (minore età, inabilità, ecc.) - ancorché questi
ultimi non siano celibi.
Considerato che nelle more del giudizio è sopravvenuto il d.P.R.
23 dicembre 1978, n. 915, il quale, innovando la normativa impugnata,
ha eliminato le discriminazioni a danno delle figlie non nubili in tema
di integrazione della pensione di guerra spettante alla vedova (art. 43
d.P.R. 915/1978); che la nuova disciplina si applica a tutte le
pensioni di guerra il cui diritto sia sorto per fatti avvenuti dal 29
settembre 1911 (art. 133 d.P.R. citato); che, di conseguenza, si rende
necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti,
alla stregua della nuova normativa, se la sollevata questione sia
tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte