Ordinanza n. 5/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/01/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28legge 1150/1942
- art. 8legge 765/1967
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 112Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e
successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 19 settembre
1981 dal pretore di Riesi, nel procedimento penale a carico di Di Blasi
Ludovica ed altri, risulta al n. 605 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 29
dicembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che il pretore di Riesi, con ordinanza del 19 settembre
1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato
dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in riferimento agli
artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione.
Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non
determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il
termine "lottizzazione" sarebbe suscettibile di interpretazioni
divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di
difesa e il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;
che per contro questa Corte, con numerose pronunce (v., da ultimo,
le ordinanze nn. 156, 169 e 194 del 1983, oltreché la sentenza n. 49
del 1980) ha ritenuto legittimo, anche in riferimento alla materia
edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza, quali " limitata
entità" e "limitate modificazioni", osservando che le stesse non
impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di
interpretazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
sollevata, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo
comma, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte