Ordinanza n. 5/1985
Altra decisione · depositata il 14/01/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 3Costituzione
- art. 33legge 689/1981
- art. 38legge 689/1981
- art. 88legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88, comma
secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada),
promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1981 dal Pretore di
Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Limuti Emanuele,
iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Caltanissetta dubita della legittimità costituzionale dell'art. 88,
secondo comma del codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
come modificato con legge 14 febbraio 1974, n. 62), in quanto detta
norma prevede per la patente di guida per veicoli di categoria C una
validità limitata a cinque anni e non prevede che essa abbia validità
di dieci anni quando chi ne sia titolare conduca veicoli di categoria
B; che in ciò il giudice a quo ravvisa una disparità di trattamento
(art. 3 Cost.) rispetto ai titolari di patente di categoria B, per i
quali il primo comma dello stesso art. 88 prevede una validità della
patente di dieci anni (ove siano infracinquantenni) benché essi siano
provvisti di minore qualificazione tecnica rispetto ai titolari di
patente di categoria C.
Considerato che con gli artt. 33 lett. d) e 38, quarto comma della
legge 24 novembre 1981, n. 689 il reato di guida con patente la cui
validità sia scaduta (art. 88, comma sesto, cod. strada) è stato
depenalizzato ed assoggettato a sanzione amministrativa;
che conseguentemente, non essendo più il giudice penale chiamato a
fare applicazione della norma impugnata, va disposta la restituzione
degli atti al pretore rimettente, affinché riesamini la rilevanza
della questione sollevata alla stregua delle norme sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAIA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte