Ordinanza n. 5/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/01/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 247Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
- art. 438d.lgs. 271/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271) e degli artt. 438 e seguenti del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1990
dal Tribunale di Asti nel processo penale a carico di Rocca Fiorenzo
ed altri, iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, prima che venissero compiute le formalità di
apertura di un dibattimento in corso alla data di entrata in vigore
del codice di procedura penale, il Tribunale di Asti, con ordinanza
del 12 febbraio 1990, rilevato che - mentre, per un verso, il
processo sarebbe definibile allo stato degli atti, per un altro
verso, la difesa non risulta aver "formulato istanza per la
celebrazione di riti alternativi" - ha sollevato, su eccezione del
pubblico ministero, questione di legittimità del "disposto"
dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e degli artt. 438 e
seguenti del codice di procedura penale, "nella parte in cui non
prevede la possibilità per il Pubblico ministero di richiedere al
Giudice la celebrazione del giudizio abbreviato";
e che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato, quanto alla denuncia della disciplina codicistica,
che l'ordinanza è stata pronunciata prima delle formalità di
apertura del dibattimento di primo grado relativamente ad un processo
già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale e che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a
tale data, la possibilità di far luogo a giudizio abbreviato è
appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271);
che, quindi, gli artt. 438 e seguenti del codice di procedura
penale non potrebbero ricevere diretta applicazione nel giudizio a
quo, data la diversità e l'autonomia della disciplina transitoria in
materia di giudizio abbreviato rispetto alla corrispondente
disciplina codicistica (cfr. sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n.
173 del 1990, n. 174 del 1990, n. 208 del 1990, n. 210 del 1990, n.
253 del 1990, n. 289 del 1990, n. 301 de 1990, n. 335 del 1990, n.
373 del 1990 e n. 385 del 1990);
che, quanto alla denuncia dell'art. 247 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), senz'altro riferibile al caso di specie, l'attribuzione al
pubblico ministero del potere di formulare richiesta di giudizio
abbreviato comporterebbe la necessità di intervenire nell'ambito di
un sistema normativo complesso ed articolato, con inevitabili
riverberi sulle modalità e sulle sequenze di tale tipo di giudizio,
anche perché un intervento del genere non potrebbe non coinvolgere,
anzitutto, l'art. 2, n. 53, della legge di delegazione 16 febbraio
1987, n. 81, il quale attribuisce al solo imputato la legittimazione
a chiedere il giudizio abbreviato;
che, di conseguenza, le questioni proposte devono essere
dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 438 e seguenti del codice di
procedura penale e dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),
sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Asti con ordinanza del 12 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte