Ordinanza n. 5/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 560 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1991
dal Pretore di Lamezia Terme nel procedimento penale a carico di
Vescio Luigi, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Lamezia Terme, nel procedimento penale
a carico di Vescio Luigi, con ordinanza emessa il 13 marzo 1991 (R.O.
n. 405 del 1991), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 560 del codice di procedura penale nella
parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio abbreviato
possa essere formulata dopo la scadenza del termine di cui al primo
comma dello stesso articolo;
che, a parere del giudice remittente, la norma censurata,
interpretata generalmente nel senso che non è prevista la
possibilità di richiesta tardiva di giudizio abbreviato, lederebbe:
a) l'art. 3 della Costituzione, sia per la sua
irragionevolezza, sia per la disparità di trattamento che si
verificherebbe tra due imputati che si trovano nelle stesse
condizioni, l'uno che, avendo richiesto nei termini il giudizio
abbreviato, può ottenere la riduzione di un terzo della pena e
l'altro che, avendo fatto una richiesta tardiva, può solo far
ricorso al c.d. patteggiamento;
b) l'art. 2 della Costituzione, in relazione all'art. 13 della
Costituzione, perché l'imputato, nel caso di condanna a pena
detentiva, rimane privato della libertà per un periodo che supera di
un terzo la pena inflitta all'imputato che abbia fatto tempestiva
richiesta di giudizio abbreviato;
c) l'art. 24 della Costituzione, per diminuita possibilità di
far ricorso a uno dei riti alternativi posti a disposizione degli
imputati per una migliore difesa;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per l'infondatezza della questione, rilevando che non
vi è lesione di nessuno dei richiamati precetti costituzionali, in
quanto la perdita della possibilità di far ricorso al giudizio
abbreviato e di usufruire della riduzione di un terzo della pena
dipende unicamente da un fatto addebitabile all'imputato;
Considerato che analoga questione di legittimità dell'art. 560
del codice di procedura penale, sia pure in riferimento al solo art.
24 della Costituzione, è stata dichiarata non fondata (sent. n. 593
del 1990; v., peraltro, anche ord. n. 320 del 1991);
che nella fattispecie trovano applicazione i principi ivi
affermati secondo cui l'interesse dell'imputato è tutelato solo in
quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di un rito che,
evitando il dibattimento, e contraendo la possibilità dell'appello,
consente di raggiungere l'obiettivo che il legislatore si è posto di
giungere a una rapida definizione del processo prevedendo come
incentivo anche la riduzione della pena di un terzo;
che l'inerzia dell'imputato non può giustificare la sua
remissione in termine;
che, se il mancato raggiungimento del detto obiettivo è
addebitabile al solo imputato, non sono violati i richiamati precetti
costituzionali, non sussistendo né irrazionalità della norma né
discriminazione tra l'imputato più diligente e quello inerte, così
come non sussiste lesione del diritto di difesa, mentre al pericolo
di condanna a una pena più lunga l'imputato può ovviare facendo
ricorso al c.d. patteggiamento che consente la riduzione della pena;
che in tale situazione la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 560 del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 2, 3, 24 della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Lamezia Terme con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte