Ordinanza n. 5/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/01/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 39d.P.R. 640/1972
citata
- art. 33d.P.R. 642/1972
- art. 38d.P.R. 636/1972
- art. 16d.P.R. 636/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizione sulla riscossione delle
imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre
1994, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona sul
ricorso proposto da Giancarlo Barbieri contro l'Ufficio delle imposte
dirette di Verona, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente tra Giancarlo
Barbieri e l'Ufficio delle imposte dirette di Verona, avente ad
oggetto la richiesta di rimborso dell'IRPEF versata in eccedenza in
conseguenza di erronea compilazione del mod. 740 relativo ai redditi
dell'anno 1986, la Commissione tributaria di primo grado di Verona,
con ordinanza emessa il 21 novembre 1994, pervenuta alla Corte
costituzionale il 3 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
nella parte in cui impone al contribuente, a pena di decadenza dal
diritto di agire in giudizio, l'onere di presentare un'istanza di
rimborso all'Intendente di finanza nel termine di 18 mesi dalla data
del versamento;
che a parere del giudice a quo l'imposizione, a pena di decadenza
dal diritto di agire in giudizio, di un adempimento quale è quello
della presentazione dell'istanza di rimborso all'Intendenza di
finanza, si tradurrebbe in un inutile e gravoso ostacolo
all'esercizio del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della
Costituzione;
che secondo il rimettente al caso di specie sarebbero estensibili
le argomentazioni contenute nella sentenza n. 406 del 1993 con la
quale questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nella
parte in cui non prevede, in materia di rimborsi di imposta,
l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del
preventivo ricorso amministrativo;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la non fondatezza della questione sollevata;
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 494 del 1991 ha
affermato che, essendo consentito al legislatore di determinare, in
relazione alle esigenze dei singoli procedimenti, le modalità di
esercizio del diritto di difesa, il sistema previsto dall'art. 38
del d.P.R. n. 602 del 1973 - il quale stabilisce un termine di
decadenza di diciotto mesi per presentare l'istanza di rimborso
dell'imposta che si assume non dovuta - non comporta violazione del
diritto di difesa sotto il profilo della congruità del termine
previsto;
che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo
alla denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione sotto il
profilo della imposizione, a pena di decadenza dal diritto di agire
in sede giurisdizionale, dell'onere di presentare l'istanza di
rimborso alla competente Intendenza di finanza nel termine previsto;
che in proposito va rilevato che l'art. 38 del d.P.R. n. 602 del
1973 deve essere raccordato con l'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, ai sensi del quale il ricorso alla Commissione tributaria
può essere proposto contro l'avviso di accertamento, l'avviso di
liquidazione dell'imposta, e, per quanto in tale sede rileva, contro
il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso;
che, come evidenziato anche dalla consolidata giurisprudenza di
legittimità e delle Commissioni tributarie, il citato art. 16
rappresenta il fulcro del processo tributario cui si dà accesso solo
attraverso l'impugnazione di atti (anche se poi la cognizione del
giudice si estende al rapporto) che sono tassativamente indicati e la
cui elencazione comprende anche il rifiuto di rimborso, o il
silenzio, serbato sulla richiesta relativa, equiparato all'atto
impositivo;
che la funzione dell'art. 16, per quanto riguarda la richiesta di
rimborso, è pertanto quella di individuare, nel sistema
esclusivamente impugnatorio per l'accesso al contenzioso tributario,
l'atto impositivo cui correlare l'impugnazione, e di fissare i
termini per provvedervi a pena di decadenza per evitare
l'intangibilità del rapporto sottostante all'atto impositivo così
individuato;
che, infine, il richiamo alla sentenza n. 406 del 1993, con la
quale questa Corte ha ritenuto contrastante con il diritto di difesa
il sistema previsto dall'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640,
nella parte in cui non prevede l'esperimento dell'azione giudiziaria
anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo, non appare
invocabile per sostenere la fondatezza delle sollevate censure: ed
invero, nella richiamata decisione, così come nelle sentenze nn. 56
del 1995 e 360 del 1994, la Corte ha rilevato la sussistenza della
violazione del diritto di difesa a causa della prevista decadenza
dall'azione giudiziaria in conseguenza della mancata proposizione del
ricorso di introduzione del previo procedimento amministrativo e non
già in conseguenza - come nel caso di specie - della mancata
presentazione della mera istanza di rimborso;
che, infatti, le richiamate pronunce d'incostituzionalità,
mentre hanno avuto ad oggetto quelle disposizioni che, con riguardo
alle imposte sugli spettacoli, all'imposta di bollo e alle tasse
sulle concessioni governative, richiedono il previo esperimento di
ricorsi amministrativi, non hanno inciso sulle norme che impongono la
presentazione dell'istanza di rimborso alla competente autorità
amministrativa;
che, pertanto, la disposizione impugnata, con il prevedere, a
pena di decadenza dalla proponibilità dell'azione giudiziaria,
l'onere di presentare l'istanza di rimborso alla competente autorità
amministrativa, si pone in armonia col sistema tributario senza
menomare il diritto di difesa;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme
integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Verona con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 gennaio 1996.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte