Ordinanza n. 5/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/01/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 45Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3,
47, commi 1 e 2, 48, comma 4, e 49, comma 2, del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1996 dal pretore
di Milano nei procedimenti penali riuniti a carico di Martinenghi
Stefano ed altri, iscritta al n. 882 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione della SIAE nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali riuniti a carico di
Martinenghi Italo, Martinenghi Stefano, Banti Anna e Papini Ivaldo
(gli ultimi tre imputati, fra l'altro, di truffa in danno della
SIAE), in data 2 novembre 1994 Martinenghi Italo, 29 giugno 1995
Martinenghi Stefano e 29 settembre 1995 ancora Martinenghi Italo,
depositavano altrettante istanze di rimessione ai sensi dell'art. 45
del codice di procedura penale:
che a seguito di queste il pretore di Milano disponeva la
trasmissione degli atti alla Corte di cassazione e proseguiva il
processo arrestandosi alle soglie della decisione, preclusagli
dall'art. 47 dello stesso codice;
che con riferimento alla prima e alla seconda istanza la Corte di
cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, mentre con
riferimento alla terza il pretore ha promosso, per contrasto con gli
artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 112
della Costituzione, il giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 46, comma 3, 47, commi 1 e 2, 48, comma 4, e 49, comma 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui fanno divieto al
giudice del merito di sindacare l'ammissibilità e la fondatezza
della richiesta di rimessione, nonché di pronunciare sentenza fino a
che non sia intervenuta l'ordinanza della Cassazione che la dichiara
inammissibile o la rigetta;
che il meccanismo processuale, non consentendo al giudice di
pronunciare la sentenza, impedirebbe l'esercizio della giurisdizione
penale con conseguente possibile maturazione dei termini di
prescrizione;
che l'uso strumentale dell'istituto della rimessione, operato
attraverso la reiterazione di richieste solo apparentemente fondate
su nuovi motivi, comporterebbe di fatto l'impossibilità di definire
il processo e che tali effetti sarebbero dovuti, però, solo
parzialmente all'uso distorto della rimessione;
che sarebbe quindi il disposto dell'art. 47 a costituire la base
dei lamentati abusi;
che tale divieto, ignoto all'abrogato codice, sarebbe in
contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101, secondo comma, e
112 della Costituzione;
che la normativa denunciata non corrisponderebbe ai principi di
ragionevolezza, di buon andamento dell'amministrazione della
giustizia e, in particolare, di efficienza del processo penale,
recando altresì lesione all'art. 101 della Costituzione, in quanto
il giudice non sarebbe soggetto solo alla legge, ma di fatto anche
alle iniziative dell'imputato;
che questi potrebbe sottrarsi al giudice precostituito per legge,
in violazione anche dell'art. 112 della Costituzione, giacché tale
principio sarebbe posto a tutela non soltanto dell'impulso iniziale
dell'azione penale da parte del pubblico ministero, bensì dei
successivi suoi sviluppi;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della
questione;
che si è costituita la Società italiana degli autori ed
editori, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale
degli artt. 46, comma 3, 47, commi 1 e 2, 48, comma 4, e 49, comma 2,
del codice di procedura penale;
Considerato che le predette censure della disciplina sulla
rimessione sono state formulate in relazione all'uso strumentale
dell'istituto, operato attraverso la reiterazione di richieste solo
apparentemente fondate su nuovi motivi e presentate successivamente
all'ordinanza con cui la Corte di cassazione ha rigettato o
dichiarato inammissibile la precedente richiesta di rimessione;
che tale situazione è presa in considerazione dalla sentenza n.
353 del 1996, con la quale questa Corte, affrontando il fenomeno
della riproposizione di richieste di rimessione fondate su elementi
sostanzialmente identici, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 47, comma 1, del codice di procedura penale,
nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare sentenza fino
a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o
rigetta la richiesta di rimessione;
che questa Corte ha così riconosciuto al giudice del merito, in
caso di uso distorto della reiterazione dell'istanza di rimessione,
il potere di sindacare l'ammissibilità di essa al solo scopo di
valutare se pronunciare la sentenza;
che, conseguentemente, essendo entrambi i profili prospettati dal
giudice a quo già affrontati e risolti dalla citata sentenza n. 353
del 1996, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3, 47, commi 1 e 2,
48, comma 4, e 49, comma 2, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, primo
comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal pretore di
Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositato in cancelleria il 10 gennaio 1997.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte