Ordinanza n. 50/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1960 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 235r.d. 1138/1936
usata come parametro
citata
- art. 134Costituzione
- art. 55Testo unico per la finanza locale. (031U1175)
- art. 55r.d. 1138/1936
- art. 59r.d. 1138/1936
- art. 1legge 100/1926
- art. 344r.d.l. 1467/1934
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute
nell'art. 235, secondo comma, del regolamento per la riscossione delle
imposte di consumo approvato con R. D. 30 aprile 1936, n. 1138,
promosso con ordinanza 18 novembre 1959 del Pretore di Pontedecimo (in
sede distaccata di Busalla) nel procedimento penale a carico di Poggio
Michele Giorgio, Torre Giovanna e Minaglia Ernesto, iscritta al n. 1
del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri,
Ritenuto che gli imputati Poggio, Torre e Minaglia venivano
rinviati a giudizio innanzi al Pretore di Pontedecimo per rispondere
del reato previsto dall'art. 55 del Testo unico della finanza locale
approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175;
che la difesa dei predetti sollevava eccezione di improcedibilità
dell'azione penale, lamentando che i verbali di denuncia erano stati
inoltrati direttamente al Pretore e non per il tramite della competente
autorità comunale, onde quest'ultima non aveva potuto prendere in
esame le domande, presentate in sede amministrativa, dirette ad
ottenere - ai sensi dell'art. 235, secondo comma, del regolamento per
la riscossione delle imposte di consumo approvato con R.D. 30 aprile
1936, n. 1138 - che l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 55 del Testo
unico fosse degradata in quella contravvenzionale prevista dall'art. 59
con conseguente possibilità di oblazione;
che il Pretore sollevava di ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 235, secondo comma, in riferimento alle norme
contenute negli articoli 102 e 112 della Costituzione, osservando che
"una volta rimessi i verbali di contravvenzione per frode alla imposta
di consumo all'Autorità giudiziaria dovrebbe essere inibito
all'autorità amministrativa di accogliere domanda di oblazione, non
potendo la medesima alterare la imputazione determinandone la
modificazione in modo rilevante per la stessa Autorità giudiziaria,
alla quale soltanto compete la valutazione del fatto ai fini della sua
configurazione giuridica";
che l'ordinanza del Pretore è stata regolarmente notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle
Camere legislative e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960;
che nessuna delle parti private si è costituita in giudizio
davanti a questa Corte;
che l'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri depositato nella cancelleria
della Corte il 16 dicembre 1959, ha concluso, in linea pregiudiziale,
per l'inammissibilità della proposta questione, prospettando tuttavia
dubbi sulla natura giuridica della norma impugnata (legislativa
delegata o regolamentare) in relazione al disposto dell'art. 344 del T.
U. della finanza locale; nel merito, ha concluso per l'infondatezza
della questione;
Considerato che l'art. 235 è contenuto in un provvedimento che ha
le tipiche caratteristiche di un regolamento; reca il titolo
"Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo" ed è stato
come tale approvato con R. Decreto n. 1138 del 1936, udito il parere
del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 1, n. 1 (esecuzione delle leggi), della legge 31 gennaio
1926, n. 100, citato nelle premesse del regolamento stesso;
che del resto la facoltà concessa al Governo dal primo comma
dell'art. 344 del T. U. di emanare norme integrative e transitorie era
cessata dalla data di pubblicazione del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1467,
concernente modificazioni alle norme in materia di finanza locale,
citato nelle premesse del decreto n. 1138 del 1936;
che pertanto si appalesa la manifesta infondatezza della proposta
questione, poiché il giudizio di legittimità costituzionale, a norma
dell'art. 134 della Costituzione, deve avere per oggetto una legge o un
atto avente forza di legge;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta dal
Pretore di Pontedecimo (in sede distaccata di Busalla), con ordinanza
18 novembre 1959, sulla legittimità costituzionale dell'art. 235,
secondo comma, del regolamento per la riscossione delle imposte di
consumo approvato con R. Decreto 30 aprile 1936, n. 1138, in
riferimento agli artt. 102 e 112 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte