Ordinanza n. 50/1964
Altra decisione · depositata il 16/06/1964 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8d.P.R. 818/1957
usata come parametro
citata
- art. 25r.d. 1422/1924
- art. 25d.P.R. 818/1957
- art. 1d.P.R. 591/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con nove ordinanze
emesse il 9 aprile 1963 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili
vertenti tra Dini Vando, Zurli Vittorio, Scovenna Emilio, Rollero
Arturo, Perego Ettore, Allavena Oreste, Faveto Angelo, Acerbo Giovanni
e Bianchi Angelo contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
iscritte ai nn. da 132 a 140 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 187 del 13 luglio 1963.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Dini Vando ed altri;
udita nell'udienza pubblica del 18 marzo 1964 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi gli avvocati Giambattista Lazagna e Manlio Donati, per Dini
Vando ed altri;
Ritenuto che Dini Vando, Zurli Vittorio, Scovenna Emilio, Rollero
Arturo, Allavena Oreste e Bianchi Angelo, impiegati delle Ferrovie
dello Stato, Acerbo Giovanni, Faveto Angelo e Perego Ettore, impiegati
del Consorzio autonomo del porto di Genova, chiedevano all'Istituto
nazionale della previdenza sociale che i contributi obbligatori per
l'assicurazione di invalidità e vecchiaia versati durante il servizio
non di ruolo, da essi riscattato per intero ai fini del trattamento di
quiescenza a carico delle rispettive amministrazioni, fossero
trasferiti nell'assicurazione facoltativa ai sensi dell'art. 25, comma
secondo, del Regolamento approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422;
che l'Istituto respingeva tali richieste in quanto che i suddetti
contributi, divenuti indebiti per effetto del riscatto del servizio non
di ruolo, non potevano essere considerati come versamenti facoltativi
ma dovevano essere restituiti a coloro che li avevano corrisposti;
che in seguito a ciò gli interessati convenivano in separati
giudizi l'Istituto davanti al Tribunale di Genova per sentirlo
condannare alla corresponsione della pensione facoltativa;
che nel corso di tali giudizi l'I.N.P.S. sosteneva, fra l'altro,
che la disposizione contenuta nell'art. 25, secondo comma, del citato
Regolamento sarebbe stata implicitamente abrogata e sostituita
dall'art. 8, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, il quale
dispone che i contributi indebitamente versati non sono computabili
agli effetti del diritto alle prestazioni previdenziali e della misura
di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la parte
trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita;
che gli attori sollevavano questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 del D.P.R. n. 818 del 1957 per eccesso dai limiti della
delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n, 218, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
che il Tribunale, con le nove ordinanze indicate in epigrafe,
identiche nella motivazione e nel dispositivo, ha ritenuto rilevante la
questione di legittimità limitandosi ad osservare, sul punto della non
manifesta infondatezza, che la materia dei contributi indebiti non ha
avuto nessuna regolamentazione nella legge di delega e che ai sensi
dell'art. 37 della stessa legge era stata consentita al Governo
esclusivamente la emanazione di disposizioni di attuazione e di
coordinamento;
che nei giudizi dinanzi alla Corte si sono costituite le parti
private e non si è invece costituito l'I.N.P.S. né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale in tanto sussiste in quanto il giudizio non possa essere
definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione;
che il Tribunale ha omesso di esaminare se i giudizi promossi dai
dipendenti delle Ferrovie dello Stato e del Consorzio autonomo del
porto di Genova potessero essere definiti in base alle disposizioni
contenute nell'art. 1 del D.P.R. 3 giugno 1955, n. 591, e a quelle che
regolano il riscatto del servizio non di ruolo dei dipendenti del
Consorzio;
che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a
quo per una nuova valutazione sul punto della rilevanza, rispetto ai
giudizi principali, della questione sottoposta alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte