Ordinanza n. 50/1971
Altra decisione · depositata il 16/03/1971 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 37legge 253/1950
usata come parametro
citata
- art. 4legge 833/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 della
legge 23 maggio 1950, n. 253, recante " disposizioni per le locazioni e
sublocazioni di immobili urbani", promosso con ordinanza emessa il 26
marzo 1969 dal pretore di Viareggio nel procedimento civile vertente
tra Baldi Salvatore e la società Cantieri Picchiotti, iscritta al n.
203 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che in un giudizio civile promosso davanti al pretore di
Viareggio da Salvatore Baldi nei confronti della S.p.A. Cantieri
Picchiotti al fine di ottenere la convalida dell'intimato sfratto per
morosità da un immobile concesso in locazione soggetta alla proroga
legale e destinato ad uso di abitazione, e, a seguito della mancata
convalida, la risoluzione del contratto per inadempimento, il pretore
ha sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione;
che davanti alla Corte non si è costituita nessuna delle parti, ma
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, che, a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni del 7 luglio
1969, ha concluso, ove la questione non fosse stata ritenuta
inammissibile, per la non fondatezza della stessa.
Considerato che in pendenza del giudizio davanti a questa Corte è
sopravvenuta la legge 26 novembre 1969, n. 833, recante "norme relative
alle locazioni degli immobili urbani", la quale con l'art. 4, commi
sesto e settimo, ha dettato disposizioni concernenti la materia
disciplinata dalla impugnata norma;
che si rende perciò necessario che il pretore di Viareggio esamini
anche alla stregua delle nuove disposizioni la rilevanza della
questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza del
26 marzo 1969.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Viareggio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte