Ordinanza n. 50/1977
Altra decisione · depositata il 25/03/1977 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
citata
- art. 13legge 10/1975
- art. 7legge 10/1975
- art. 3legge 10/1975
- art. 40legge 87/1953
- art. 28legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulle domande di sospensione dell'esecuzione del provvedimento n.
1569/E del 21 ottobre 1976 della Giunta provinciale di Bolzano e del
decreto 28 dicembre 1976, n. 62, del Presidente dell'anzidetta Giunta,
in relazione ai quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato conflitto di attribuzione con ricorsi notificati il 28
dicembre 1976 e l'8 febbraio 1977, depositati il 7 gennaio e il 15
febbraio 1977, ed iscritti ai nn. 2 e 4 del registro conflitti 1977.
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1977 il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con i due ricorsi in epigrafe, di contenuto pressoché
identico, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
conflitti di attribuzione con la Provincia di Bolzano in relazione:
1) alla lettera 1569/E del 21 ottobre 1976, con la quale la Giunta
provinciale di Bolzano ha invitato le imprese distributrici di energia
elettrica nel territorio della Provincia a non incassare e non versare
alla Cassa di conguaglio per il settore elettrico il contributo termico
istituito col provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP)
n. 34 del 6 luglio 1974 e successivi, per le seguenti categorie di
utenze:
a) usi di forza motrice di cui al cap. V/A/1 fino a 10 Kw. di
potenza impegnata, usi agricoli di cui al cap. V/A/5 ed uso di consorzi
di bonifica e miglioramento fondiario di cui al cap. V/A/6 del
provvedimento CIP del 29 agosto 1961, n. 941;
b) uso di piccole e medie industrie, esclusi gli autoproduttori,
quando il consumo di energia incide in percentuale rilevante sul prezzo
del prodotto finito;
c) uso di illuminazione pubblica di cui al cap. I del provvedimento
CIP del 29 agosto 1961, n. 941;
d) uso di forza motrice per l'esercizio di funivie bifuni e funivie
monofuni ad agganciamento automatico con potenza impegnata superiore a
30 Kw.;
e) usi domestici a partire dal 26 febbraio 1975 (L.P. del 21
gennaio 1975, n. 10);
2) al decreto 28 dicembre 1976, n. 62, del Presidente
dell'anzidetta Giunta, avente ad oggetto "Tariffe elettriche dal 1
gennaio 1977 e sanatoria per le tariffe elettriche per il periodo
1974-76", limitatamente alla parte in cui tale decreto dispone in
materia di sovraprezzo termico (di cui al citato provvedimento CIP n.
34 del 1974 e alle successive modifiche ed integrazioni contenute nei
provvedimenti n. 31 del 22 ottobre 1976 e n. 33 del 29 ottobre
successivo) stabilendo:
a) l'obbligo per le imprese distributrici di richiedere - senza
diritto a rimborso da parte della Provincia - alla Cassa conguaglio per
il settore elettrico la restituzione degli importi da essa riscossi a
partire dall'11 luglio 1974, per la casuale "sovraprezzo termico", da
restituire in parte agli utenti che ne fanno richiesta, e da versare
per la rimanente parte in un deposito fruttifero vincolato a favore del
Fondo per l'elettrificazione montana;
b) l'obbligo a carico delle stesse imprese fornitrici di applicare,
con decorrenza 1 gennaio 1977, alle indicate categorie di utenza, la
tariffa provinciale, pari a quella CIP vigente nel restante territorio
nazionale comprensiva della voce "sovraprezzo termico", ridotta però
degli importi che sarebbero dovuti per quest'ultima voce, sino alla
misura massima del 20% della tariffa CIP complessivamente considerata,
e di versare le somme eccedenti le riduzioni indicate nel deposito
intestato al Fondo per l'elettrificazione delle zone montane;
che, nell'assunto del ricorrente, i due provvedimenti impugnati, in
quanto dispongono in tema di sovraprezzo termico, valicherebbero i
limiti delle attribuzioni spettanti alla Provincia nella diversa
materia delle tariffe di utenza giusta il disposto dell'art. 13 dello
statuto regionale, dell'art. 7 della legge provinciale 30 agosto 1972,
n. 18, modificato con l'art. 3 della successiva legge 21 gennaio 1975,
n. 10, e secondo quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 217
del 3 agosto 1976; le imprese elettriche operanti nella Provincia di
Bolzano si troverebbero di fronte all'alternativa dell'adempimento di
uno dei due obblighi (riscossione o non del sovraprezzo termico) in
palese contrasto tra di loro, imposti da provvedimenti del CIP e della
Provincia, entrambi muniti di efficacia esecutiva; e, inoltre,
l'esecuzione dei provvedimenti impugnati - nelle more del giudizio -
potrebbe rendere estremamente difficoltoso il successivo recupero del
sovraprezzo termico e pregiudicherebbe gravemente la funzionalità del
congegno creato dal cap. 6 del provvedimento CIP n. 34 del 1974 per il
rimborso dei maggiori oneri del combustibile alle imprese produttrici
di energia termoelettrica, mentre, viceversa, lo Stato garantirebbe in
modo assoluto la restituzione delle somme che, da una eventuale
sentenza di rigetto dei ricorsi, risultassero dagli utenti pagate e non
dovute;
che, in conseguenza, il ricorrente chiede l'accoglimento di
entrambi i ricorsi ed in via preliminare la sospensione dell'esecuzione
degli atti impugnati;
che la difesa della Provincia di Bolzano contesta i rilievi
formulati dal ricorrente, osservando come la competenza provinciale
abbia ad oggetto il "prezzo" richiesto al consumatore in cambio
dell'erogazione dell'energia, e come del tutto indifferente, nei
confronti di tale prezzo, appaia la scomposizione in più voci, quale
quella operata, tra "prezzo" vero e proprio, corrisposto all'impresa, e
"sovraprezzo" dovuto alla Cassa di conguaglio; e contesta altresì
l'asserito pericolo di un grave danno, adducendo per contro che il
danno potrebbe se mai derivare ove fosse concessa la richiesta
sospensione, alla quale si oppone;
che, per l'evidente connessione, le due istanze di sospensione
vanno trattate congiuntamente.
Considerato che sussistono gravi ragioni per addivenire, in attesa
della definizione del giudizio, alla sospensione della esecuzione
degl'impugnati provvedimenti.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28
delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito dei due ricorsi
indicati in epigrafe, ne
dispone la riunione ai fini della trattazione delle istanze di
sospensione in essi contenute;
ordina la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni impartite
con lettera n. 1569/E del 21 ottobre 1976 della Giunta provinciale di
Bolzano e col decreto 28 dicembre 1976, n. 62, del Presidente
dell'anzidetta Giunta in materia di sovraprezzo termico.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte