Ordinanza n. 50/1978
Altra decisione · depositata il 20/04/1978 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47Ordinamento penitenziario
- art. 48-terlegge 354/1975
usata come parametro
citata
- art. 54legge 1/1977
- art. 47legge 1/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 47,
secondo comma, 48 terzo comma e 54 ultimo comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (riforma carceraria), promossi con ordinanze 21 settembre
1976 della sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di
Firenze, 20 agosto 1976 della sezione di sorveglianza presso la Corte
d'appello di Napoli, 15 settembre 1976 della sezione di sorveglianza
presso la Corte d'appello di Bologna, iscritte ai nn. 634 e 660 del
registro ordinanze 1976 e al n. 24 del registro ordinanze 1977 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 333 e 340
dell'anno 1976 e n. 59 dell'anno 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, sono state
sollevate - in riferimento agli artt. 3, 25 secondo comma, 27 terzo
comma e 111 della Costituzione - le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 47 secondo comma, 48 terzo comma e 54 ultimo
comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui escludono
le misure alternative alla detenzione quanto ai condannati per delitti
di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o che abbiano
precedentemente commesso un delitto della stessa indole.
Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, avendo
per oggetto comuni problematiche;
che nel corso dei giudizi stessi la sopravvenuta legge 12 gennaio
1977, n. 1, ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 54 ed ha sostituito il
secondo comma dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975, rendendo
possibile l'affidamento al servizio sociale dei condannati che abbiano
precedentemente commesso un delitto della stessa indole ed incidendo in
tal modo sulla stessa previsione dell'art. 48 terzo comma, che vieta la
concessione della semilibertà nei casi considerati dall'art. 47 cpv.;
che i procedimenti sospesi dalle tre ordinanze di rinvio riguardano
misure da concedere ai sensi della nuova normativa; e che, di
conseguenza, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici
a quibus, affinché questi riesaminino la rilevanza delle proposte
questioni di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle sezioni di sorveglianza
delle Corti di appello di Firenze, Napoli e Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte