Ordinanza n. 50/1984
Altra decisione · depositata il 22/02/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 824/1971
usata come parametro
citata
- art. 2Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 5Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 30-bislegge 55/1983
- art. 6legge 336/1970
- art. 4legge 336/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6
della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione
ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a
favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed
assimilati), promossi con dieci ordinanze emesse il 23 settembre ed il
30 novembre 1982 dal Pretore di Bologna, il 10 dicembre 1982 dal
Pretore di Lecce, il 19 gennaio 1983 dal tribunale di Torino, il 10
febbraio 1983 dal Pretore di Roma, il 9 marzo 1983 dal Pretore di
Macerata (n. 2), il 2 marzo 1983 dal Pretore di Roma, il 10 marzo 1983
dal Pretore di Lecce e il 10 gennaio 1983 dal Pretore di Roma, iscritte
rispettivamente al n. 773 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 102,
111, 184, 317, 338, 339, 377, 378 e 463 del registro ordinanze 1983 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai nn. 88, 184,
225, 239, 246, 253 e 267 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Bologna, il Pretore di Lecce, il Pretore
di Roma e il Pretore di Macerata, con le ordinanze indicate in
epigrafe, hanno sollevato - in riferimento al quarto comma dell'art. 81
Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della
legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non stabilisce di
quali mezzi possano valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori",
menzionati dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, per
fronteggiare i conseguenti oneri: argomentando che la norma impugnata -
a seguito della sentenza n. 92/1981, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 6, "nella parte in cui non indica con quali
mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno
fronte agli oneri finanziari posti a loro carico" - verrebbe a far
gravare sui soli enti previdenziali, anche essi compresi nella "finanza
pubblica allargata", l'onere già imposto agli enti datori di lavoro; e
che nei giudizi relativi alle ordinanze dei Pretori di Bologna e Lecce
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della
sollevata questione;
ritenuto, d'altronde, che il tribunale di Torino, con ordinanza
emessa il 19 gennaio 1983, ha anch'esso impugnato l'art. 6 della citata
legge n. 824: muovendo però dalla diversa esegesi che postula
l'ammissibilità della successiva rivalsa dell'INADEL nei confronti
dell'IPAB (nella specie) datrice di lavoro e ritenendo, in tale
prospettiva, violati gli artt. 2, 3, 5 e 117 Cost., sul rilievo che "
la detta normativa statuale tocca la materia della beneficenza pubblica
e dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, di competenza regionale,
incidendo sensibilmente sulle spese degli enti interessati e quindi
sulla loro capacità operativa, senza alcuna considerazione per le
autonomie locali e degli enti pubblici minori, determinando in tal modo
un appiattimento tra situazioni differenziate che contrasta col
principio di uguaglianza ed intralciando il perseguimento degli scopi
solidaristici che ciascuna IPAB si propone";
che nel giudizio relativo a detta ultima ordinanza non vi è stata
costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che i dieci giudizi, di cui alle ordinanze in epigrafe,
vanno riuniti in quanto sollevano identiche o connesse questioni di
legittimità costituzionale;
che, per altro, nel corso dei giudizi stessi, è entrato in vigore
l'art. 30 bis del decreto - legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante
provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n.
131, che ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824
del 1971: "All'onere finanziario derivante dall'applicazione della
legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della
legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno
provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo
parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio
provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato
o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività
svolte dai medesimi "; e che di conseguenza, in relazione ad entrambe
le prospettate esegesi della norma impugnata, va comunque disposta la
restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché rivalutino la
rilevanza delle proposte questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Bologna, Lecce,
Roma e Macerata, e al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte