Ordinanza n. 50/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 1646/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo
comma, legge 22 novembre 1962 n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) promosso con
ordinanza emessa il 9 maggio 1977 dalla Corte dei conti sul ricorso
proposto da Bertolone Eugenio iscritta al n. 885 del registro ordinanze
1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321
dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte dei conti,
Sezione III giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962
n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso
il Ministero del Tesoro) secondo il quale, ai fini del trattamento di
quiescenza indiretto e di riversibilità delle Casse pensioni facenti
parte degli Istituti di previdenza "nel caso di morte di iscritta o di
titolare di pensione diretta che abbia contratto matrimonio prima del
cinquantesimo anno di età, per le cessazioni dal servizio a partire
dal 1 gennaio 1958 in poi, il vedovo che alla data di morte della
moglie risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico è
equiparato alla vedova".
Rilevato che la questione è stata prospettata sotto il profilo
della violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto
la norma impugnata equipara alla vedova il coniuge in possesso di
determinati requisiti, senza, peraltro, estendere, anche al vedovo che
abbia contratto matrimonio prima dell'entrata in vigore della legge, le
più favorevoli disposizioni previste per la moglie, che si sia trovata
in identica situazione.
Considerato che analoga questione è stata già dichiarata non
fondata con sentenza 26 maggio 1981, n. 75 essendo stata parificata
(retroattivamente) la posizione dei vedovi a quella delle vedove e
risultando priva, Così, di base normativa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della l. 22 novembre 1962 n.
1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il
Ministero del Tesoro), sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza
in epigrafe, in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte