Ordinanza n. 50/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 336/1964
- art. 6legge 336/1964
usata come parametro
citata
- art. 5d.l. 402/1982
- art. 66legge 132/1968
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della
legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del
personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968,
n. 132 (Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera), e 5, del d.l. 2
luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge 3 settembre
1982, n. 627 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza
sanitaria), promossi con ordinanze emesse l'11 aprile 1985 dal
Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo il 23 luglio 1985
dal pretore di Pisticci, il 24 gennaio 1985 dal Tribunale
amministrativo regionale della Liguria, il 7 giugno 1985 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, il 24 gennaio
1985 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria ed il 24
ottobre 1985 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo,
rispettivamente iscritte ai nn. 545, 636, 803, 813 e 861 del registro
ordinanze 1985 e n. 152 del registro ordinanze 1986 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 10, 20, 21, 23 e 26
1ª serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe, emesse tra il 24
gennaio ed il 24 ottobre 1985, sono state sollevate questioni di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli
artt. 1 e 6, l. 10 maggio 1964, n. 336, 66, l.12 febbraio 1968, n.
132, 5, d.l. 2 luglio 1982, n. 402 nel testo modificato dalla legge
di conversione 3 settembre 1982, n. 627, nella parte in cui
consentono di permanere in servizio fino al settantesimo (anziché
sessantacinquesimo) anno di età solo ai sanitari che alla data di
entrata in vigore della legge n. 336 del 1964 occupassero un posto di
ruolo con qualifiche apicali;
Considerato che questioni identiche, sollevate sotto gli stessi
profili, sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 134 del 4
giugno 1986 e che non vengono in questa sede prospettati motivi
diversi ed ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati
dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 6, legge 10 maggio 1964, n. 336 (norme
sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali);
dell'art. 5, decreto legge 2 luglio 1982, n. 402 (disposizioni
urgenti in materia di assistenza sanitaria), nel testo modificato
dalla legge di conversione 3 settembre 1982,
n. 627; dell'art. 66, legge 12 febbraio 1968, n. 132 (enti
ospedalieri e assistenza ospedaliera), sollevate, in riferimento
all'articolo 3 Cost., con le ordinanze di cui in epigrafe (reg. ord.
nn. 545, 636, 803, 861 del 1985 e 152 del 1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte