Ordinanza n. 50/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.P.R. 627/1978
- art. 7legge 249/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo e
secondo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 "Norme integrative e
correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente
istituzione e disciplina dell'i.v.a., in attuazione della delega
prevista dall'art. 7 della l. 10 maggio 1976, n. 249, riguardante
l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni
viaggianti"; promossi con ordinanze emesse il 15 novembre 1983 e il
30 maggio 1985 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria di primo
grado di Belluno iscritte rispettivamente al n. 384 del registro
ordinanze 1984 e ai nn. 712, 713 e 714 del registro ordinanze 1985 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 dell'anno
1984 e n. 10/prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che l'Ufficio IVA di Belluno notificava in data 27 luglio
1983 alla s.n.c. f.lli De Lorenzo avviso di irrogazione di pena
pecuniaria di lire 1.000.000, ai sensi dell'art. 7, primo comma, del
d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, per non aver indicato nella bolla di
accompagnamento l'esatta quantità dei beni trasportati;
che avverso tale avviso ricorreva la soc. De Lorenzo e nel corso
del relativo giudizio la Commissione tributaria di primo grado di
Belluno sollevava, con ordinanza del 15 novembre 1983, questione di
legittimità costituzionale del citato art. 7, primo comma, d.P.R. n.
627/78, in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione dei limiti
contenuti nell'art. 10, n. 11 della legge delega 9 ottobre 1971, n.
825 e in quella successiva 10 maggio 1976 n. 241;
che, in particolare, il giudice a quo ritiene la suddetta
violazione perché la norma impugnata contempla una pena - da lire
1.000.000 a lire 3.000.000 - che, da un lato, nel suo minimo edittale
sarebbe tanto alta da risultare assurdamente sperequata rispetto a
casi di scarsa portata lesiva quale quello di specie e, dall'altro,
nel suo scarto edittale apparirebbe insufficiente a punire
equilibratamente la vasta gamma dei comportamenti sanzionati;
che con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 30 maggio
1985, la Commissione tributaria di primo grado di Belluno sollevava
questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art.
7 del d.P.R. n. 627/78, in riferimento all'art. 76 Cost.;
che ad avviso del giudice a quo, la norma censurata - che
prevede la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000 per la
mancanza o inesattezza nei documenti di accompagnamento di alcune
indicazioni diverse da quelle indicate nel primo comma - violerebbe
la delega contenuta nell'art. 10, n. 11 della legge n. 825 del 1971
per gli stessi motivi sopra esposti a proposito dell'ordinanza della
Commissione tributaria di Belluno del 15 novembre 1983;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
tutti i giudizi, conclude per l'infondatezza delle questioni;
Considerato che i giudizi, data la sostanziale identità delle
questioni, vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che, come questa Corte ha già affermato (cfr. sentenza n.
111/86), principi e criteri direttivi in materia di sanzioni
tributarie non sono contenuti esclusivamente nel numero 11 del
secondo comma dell'art. 10 della legge delega, ma vanno rinvenuti
anche, per quanto interessa la fattispecie, nel primo comma dello
stesso art.10, secondo cui tra le finalità da perseguire vi era
anche quella di "assicurare la prevenzione e repressione
dell'evasione";
che, nello stabilire l'entità delle pene pecuniarie (in
particolare i minimi edittali di esse), il contemperamento
dell'esigenza della loro migliore commisurazione all'entità
oggettiva e soggettiva delle violazioni con quella anzidetta di
assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione era compito
evidentemente rimesso alla discrezionalità del legislatore delegato;
che, inoltre, anche quanto alla questione dello scarto tra
minimo e massimo di pena, va rilevato che la conformità o meno
dell'entità di tale differenza (comunque prevista in misura certo
non indifferente) al criterio direttivo della migliore commisurazione
delle sanzioni all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle
violazioni non è censurabile in questa sede, in quanto spettava al
legislatore delegato, nell'ambito della sua sfera di
discrezionalità, individuare la misura dello scarto edittale
ritenuta più idonea e nell'ambito della quale dovesse essere
graduata la concreta entità della pena da irrogare;
che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, del
d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, sollevate, in riferimento all'art. 76
della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Belluno con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte