Ordinanza n. 50/1996
Altra decisione · depositata il 23/02/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1995 dal tribunale di
sorveglianza di Roma sul reclamo proposto da Rizzi Daniele, iscritta
al n. 477 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di costituzione di Rizzi Daniele, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella
parte in cui stabilisce che i permessi premio possono essere concessi
alle persone condannate per taluni delitti solo nei casi in cui tali
persone collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della
medesima legge, deducendo la violazione dell'art. 25, secondo comma,
della Costituzione, sul presupposto della natura sostanziale che a
parere del giudice a quo caratterizzerebbe "le norme concernenti
l'esecuzione della pena, e ancor più tra esse quelle attinenti il
trattamento penitenziario, poiché esse incisivamente intervengono
sulle modalità di esecuzione della pena variandone il contenuto e
l'afflittività";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che nel giudizio si è altresì costituito l'avv. Alberto Pisani
per la parte privata Rizzi Daniele, formulando considerazioni adesive
alle censure svolte nella ordinanza di rimessione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 504 del 1995,
successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede che la
concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei
condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello
stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per
l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,
anche quando essi ne abbiano già fruito in precedenza e non sia
accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità
organizzata;
che, pertanto, avuto riguardo al novum rappresentato dalla
richiamata pronuncia ed in considerazione di quanto lo stesso giudice
a quo prospetta in punto di fatto, si impone la restituzione degli
atti al medesimo giudice perché venga riesaminata la rilevanza della
sollevata questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di sorveglianza di
Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte