Ordinanza n. 50/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 72r.d. 12/1941
usata come parametro
- art. 111Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 550Codice di procedura penale
- art. 58legge 479/1999
citata
- art. 572Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, terzo
comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 1° marzo 2000 dal
tribunale di Pisa, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 - 1ª serie
speciale - dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1° marzo 2000, pervenuta a
questa Corte il 22 maggio 2000, il tribunale di Pisa in composizione
monocratica, nel corso di un dibattimento penale in cui l'imputato è
chiamato a rispondere di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli
(art. 572 cod. pen.), rilevato che le funzioni di pubblico ministero
all'udienza erano state delegate dal Procuratore della Repubblica ad
un ufficiale di polizia giudiziaria, ha sollevato d'ufficio questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 111 e 3
della Costituzione, dell'art. 72, terzo comma, del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) - nel testo
modificato, da ultimo, dall'art. 58 della legge 16 dicembre 1999,
n. 479 -, il quale, nell'ambito della disciplina della delega delle
funzioni del pubblico ministero nei procedimenti nei quali il
tribunale giudica in composizione monocratica, prevede che "nella
materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le
funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi
a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a
giudizio secondo quanto previsto dall'art. 550 del codice di
procedura penale";
che il remittente ricorda come, secondo "una interpretazione
corrente", detta prescrizione venga intesa nel senso che la
violazione dell'indicato criterio non vale a privare il delegato
della legittimazione al compimento degli atti e ad inficiare di
nullità il procedimento nel quale egli abbia svolto le funzioni di
pubblico ministero;
che ne conseguirebbe che, in un processo per un reato di
rilevante gravità, che presenta particolari profili di difficoltà
di acquisizione e valutazione della prova e di qualificazione
giuridica della condotta, quale quello in corso davanti allo stesso
giudice a quo le funzioni di pubblico ministero sarebbero svolte da
un ufficiale di polizia giudiziaria, senza che sia consentito alle
altre parti di prospettare, e al giudice di adottare, un rimedio
processuale che garantisca la presenza in dibattimento di un
magistrato di carriera;
che la norma in questione sarebbe, in primo luogo, in
contrasto con l'art. 111 della Costituzione, in quanto, nei
procedimenti per reati più gravi e di complesso accertamento (quali
sarebbero quelli che non ammettono la citazione diretta a giudizio),
non sarebbe garantita la partecipazione, nella veste di
rappresentante della pubblica accusa, di un soggetto qualificato per
professionalità e indipendenza, onde il pubblico ministero di
udienza verserebbe in condizione minoritaria rispetto alle altre
parti, in contrasto con il principio di parità delle parti nel
contraddittorio;
che, inoltre, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione,
per la disparità di trattamento che si verificherebbe, per effetto
della valutazione meramente discrezionale del procuratore della
Repubblica delegante, nei procedimenti per reati che non ammettono la
citazione diretta, a seconda che sia o meno esercitata la facoltà di
delega, restando così condizionata in modo arbitrario la tutela
dell'interesse della parte offesa a che il ruolo della pubblica
accusa sia esercitato in condizioni di sostanziale parità con la
difesa dell'imputato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, concludendo per l'inammissibilità, e comunque per
l'infondatezza, della questione.
Considerato che il remittente non censura la previsione, di per
sé, della possibilità di delegare le funzioni del pubblico
ministero in dibattimento ad un ufficiale di polizia giudiziaria, ma
lamenta che la norma denunciata non ponga una preclusione assoluta
alla delegabilità di tali funzioni nel caso di reati diversi da
quelli per i quali si procede con citazione diretta a giudizio;
che, posta l'ammissibilità della delega, rientra nella
discrezionale valutazione del legislatore la scelta dei procedimenti
per i quali ammetterla, e quindi anche la scelta, per la
individuazione dei procedimenti nei quali può essere esercitata la
delega stessa, di un criterio di preclusione assoluta,
processualmente sanzionato, ovvero di un criterio più elastico e
derogabile, il cui eventuale cattivo uso da parte del procuratore
della Repubblica delegante resti privo di conseguenze processuali;
che, in ogni caso, non ha fondamento l'assunto secondo cui
l'utilizzo da parte del titolare della funzione requirente della
facoltà di delega prevista dalla legge - utilizzo naturalmente
vincolato, oltre che alle condizioni prescritte, alla necessità
della prudente valutazione, da parte del delegante, delle circostanze
del caso concreto - potrebbe dar luogo ad un difetto di
contraddittorio per inidoneità del pubblico ministero delegato, in
contrasto con l'art. 111 della Costituzione;
che, infatti, il principio della parità fra le parti nel
contraddittorio è rispettato quando siano assolte le condizioni
volute dalla legge per l'investitura e per l'esercizio della funzione
requirente; mentre l'eventuale difetto di idoneità in concreto da
parte di chi sia stato delegato è circostanza di mero fatto che non
può riflettersi sulla legittimità della norma che prevede la
facoltà di delega;
che, parimenti, non è fondata la censura di violazione
dell'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento,
poiché il principio di eguaglianza non esclude affatto, di per sé,
la possibilità che la legge attribuisca poteri discrezionali, come
quello, in esame, di delega delle funzioni requirenti, poteri il cui
esercizio, nei limiti e alle condizioni prescritte dalla stessa
legge, non si risolve in disparità di trattamento, ma dà luogo solo
a diverse situazioni di fatto correlate alle valutazioni compiute in
concreto dal titolare di detti poteri;
che, d'altra parte, l'eventuale uso scorretto o inopportuno,
da parte del titolare dell'ufficio del pubblico ministero, della
discrezionalità insita nella facoltà di delega, pur quando non dia
luogo a rimedi nell'ambito del singolo processo, si risolverebbe in
disfunzione dell'ufficio medesimo, suscettibile di essere rilevata e
corretta attraverso gli appropriati strumenti organizzativi e
disciplinari;
che pertanto la questione, così come sollevata, si palesa
manifestamente infondata sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 72, terzo comma, del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata,
in riferimento agli articoli 111 e 3 della Costituzione, dal
tribunale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte