Ordinanza n. 500/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 6, della
legge della Provincia di Trento 27 dicembre 1982, n. 31
("Modificazioni ed integrazioni di norme concernenti la
classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli
esercizi di affittacamere nonché gli interventi a sostegno della
ricettività alberghiera"), promossi con ordinanze emesse
il 4 luglio e il 20 ottobre 1983, e il 17 giugno 1986 (n. 2
ordinanze) dal Pretore di Cavalese, iscritte rispettivamente al n.
1021 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 267, 649 e 650 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 95 dell'anno 1984 e nn. 32 e 54, prima serie speciale, dell'anno
1986.
Visto l'atto di intervento della Provincia Autonoma di Trento;
Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali il Pretore di
Cavalese con quattro identiche ordinanze emanate in data 4 luglio
1983 (reg.ord. n. 1021 del 1983), 20 ottobre 1983 (reg.ord. n. 267
del 1986), e 17 giugno 1986 (reg.ord. nn. 649 e 650 del 1986), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 6
della l. prov. di Trento 27 dicembre 1982, n. 31 ("Modificazioni ed
integrazioni di norme concernenti la classificazione ed i prezzi
degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere nonché
gli interventi a sostegno della ricettività alberghiera") nella
parte in cui esclude dagli obblighi previsti dagli artt. 108 e 109
del t.u.l.p.s. ( r.d. 18 giugno 1931, n. 773) quelle attività che,
ai sensi dell'art. 15 della precedente legge provinciale 16 novembre
1981, n. 623, non possono considerarsi esercizio di affittacamere in
quanto non accompagnate dalla contemporanea prestazione del servizio
di alloggio;
che ad avviso del giudice a quo gli artt. 108 e 109 del
t.u.l.p.s., fissando precetti la cui inosservanza è penalmente
sanzionata dall'art. 665 c.p., hanno natura giuridica di norme penali
e sono quindi destinate ad avere efficacia su tutto il territorio
nazionale;
che, sempre secondo il giudice remittente, il legislatore, nel
formulare l'art. 108 t.u.l.p.s., si sarebbe volutamente astenuto dal
definire, in base ad elementi qualificativi o quantificativi
l'attività dell'affittacamere affidandone l'individuazione dei
relativi requisiti all'interpretazione del giudice;
che, ciò premesso, la norma impugnata violerebbe l'art. 3 della
Costituzione venendo a creare una ingiustificata disparità di
trattamento tra cittadini che, operando al di fuori dell'ambito
provinciale, possono essere imputati, pur senza prestare il servizio
di alloggio, del reato previsto e punito dagli artt. 108 t.u.l.p.s. e
665 c.p. e coloro che trovandosi invece nel territorio della
Provincia autonoma di Trento, sulla base della disposizione
censurata, non dovrebbero esserlo;
che la Provincia autonoma di Trento si è costituita chiedendo
che la questione venisse dichiarata inammissibile o comunque
infondata;
Considerato che gli atti di rimessione non contengono alcun
riferimento ai necessari accertamenti e conseguenti risultanze
processuali in ordine alla effettiva sussistenza del requisito della
"contemporanea prestazione del servizio di alloggio";
che tale carenza impedisce a questa Corte lo svolgimento di un
adeguato controllo sulla rilevanza della questione sollevata;
che, inoltre, la richiesta declaratoria di illegittimità
costituzionale comporterebbe, secondo la prospettazione dello stesso
giudice remittente, la concreta insorgenza di una fattispecie
contravvenzionale, laddove il fatto sottoposto all'esame del giudice
penale potrebbe invece risultare nel momento stesso della sua
consumazione, conforme a legge;
che la produzione di un tale effetto, secondo un'ormai
consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi, fra le altre, le
sentenze nn. 42 del 1977, 108 del 1981 e 71 del 1983), è precluso al
giudice della legittimità costituzionale delle leggi, essendo
riservato esclusivamente al legislatore dall'art. 25 comma secondo
della Costituzione;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 n. 6 della l. prov. di Trento 27 dicembre
1982, n. 31 ("Modificazioni ed integrazioni di norme concernenti la
classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli
esercizi di affittacamere nonché gli interventi a sostegno della
ricettività alberghiera"), sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., dal Pretore di Cavalese con ordinanze in data 4 luglio 1983
(r.o. n. 1021 del 1983), 20 ottobre 1983 (r.o. n. 267 del 1986) e 17
giugno 1986 (r.o. nn. 649 e 650 del 1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:500 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte