Ordinanza n. 501/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 140/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e
perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione
sociale), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 26 febbraio 1990 dal
Pretore di Bari nei procedimenti civili vertenti tra Altini Gaetano,
Lorusso Pasquale, Laguaragnella Nicola Donato, Bellomo Domenico e
l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 324, 325, 326 e 327 del registro
ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che nel corso di altrettanti procedimenti civili vertenti
tra titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 e
l'I.N.P.S., il Pretore di Bari, con quattro ordinanze, tutte in data
26 febbraio 1990 (r.o. nn. 324, 325, 326 e 327 del 1990), ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una identica questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge
15 aprile 1985, n. 140, a causa della ingiustificata disparità di
trattamento che esso introduce tra gli ex-combattenti, escludendo dal
godimento della prevista maggiorazione i pensionati da data anteriore
al 7 marzo 1968; questione che, secondo il Pretore conserverebbe la
sua rilevanza nei giudizi a quibus anche a seguito del sopraggiungere
della legge 29 dicembre 1988, n. 544, la quale mantiene la
discriminazione in danno di questa categoria perché, pur
riconoscendole il beneficio, lo fa decorrere soltanto dal 1° gennaio
1989 (e non dal 1° gennaio 1985, come dispone la norma impugnata);
che nel giudizio instaurato con l'ordinanza n. 324 del 1990, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo
dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta
infondatezza della questione, sulla base della sentenza di questa
Corte n. 101 del 1990, che ha rigettato una censura analoga;
Considerato che, data l'identità delle questioni i giudizi
debbono essere riuniti;
che censure in tutto analoghe alle precedenti sono state
dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990, e manifestamente
infondate con ordinanza n. 414 del 1990;
che pertanto le questioni, non essendo prospettati argomenti
nuovi, debbono ritenersi manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile
1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bari con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:501 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte