Ordinanza n. 502/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.l. 475/1945
- art. 4legge 475/1945
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l.l. 27
luglio 1945, n. 475 ("Divieto di abbattimento di alberi di ulivo"),
promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1984 dal Pretore di
Orvieto iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avente ad
oggetto l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista
dall'art. 4 del d.d.l. 27 luglio 1945, n. 475 ("Divieto di
abbattimento di alberi di olivo"), il Pretore di Orvieto con
ordinanza del 13 febbraio 1984 (reg.ord. n. 521 del 1984) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 4
nella parte in cui, prevedendo per l'illegittimo abbattimento degli
alberi di olivo una pena pecuniaria di entità fissa (pari al decuplo
del valore delle piante abbattute), si porrebbe in contrasto con
l'art. 27 Cost. che impone di tener presente la personalità
dell'incolpato nella deteminazione della sanzione, nonché con l'art.
3 Cost. per l'irrazionalità della disciplina così dettata;
che non si sono costituite le parti, mentre ha spiegato
intervento l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che venisse
dichiarata la non fondatezza della questione.
Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare,
seppure in riferimento ad una fattispecie particolare, che il
principio della personalità della pena opera esclusivamente nei
confronti delle pene vere e proprie e non ha alcuna attinenza con le
sanzioni di altra natura (sent. n. 29 del 1961);
che peraltro anche in relazione alle sanzioni penali, è stato
da questa Corte ritenuto che una previsione edittale rigida non è di
per sé incompatibile con i limiti imposti dalla Costituzione alla
potestà punitiva (sent. n. 67 del 1963, n. 167 del 1971);
che, per tali ragioni, la questione sollevata in riferimento
all'art. 27 Cost. va dichiarata manifestamente infondata;
che ad identica conclusione si deve pervenire per quanto attiene
all'asserita violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la norma
impugnata, non solo non si pone in contrasto con il principio della
personalità della pena, ma stabilisce anche un trattamento che -
proporzionato all'entità oggettiva della violazione - appare del
tutto congruo e razionale rispetto al tipo di illecito sanzionato;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 d.d.l. 27 luglio 1945, n. 475 ("Divieto di
abbattimento di alberi di olivo"), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 27 Cost., dal Pretore di Orvieto con ordinanza emessa il 13
febbraio 1984 (reg. ord. n. 521 del 1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:502 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte