Ordinanza n. 502/1990
Altra decisione · depositata il 26/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 549, 554,
primo comma, 415, secondo comma, del codice di procedura penale e
dell'art.157 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1990 dal Giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verona
in un procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 339 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Verona, chiamato a decidere sulla richiesta
di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero in un procedimento a
carico di ignoti per il reato di lesioni personali volontarie in
danno di Bertele Roberto, reato perseguibile d'ufficio - premesso che
"ben potrebbe il Bertele essere convocato dal P.M. per fornire le
indicazioni non date alla polizia giudiziaria", apparendo tale
convocazione "idonea a fornire effettivamente elementi utili per la
prosecuzione delle indagini", ma che al giudice a quo, diversamente
da quanto previsto per il giudice delle indagini preliminari presso
il tribunale, non è consentito "imporre al P.M. l'espletamento di
atti di indagine", essendo egli, pur nell'ipotesi in cui ritenga "che
tale persona potrebbe essere individuata sulla base di indagini
concretamente effettuabili", tenuto ad "archiviare, eventualmente
segnalando al procuratore generale l'opportunità delle ulteriori
indagini" ai sensi dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - ha,
con ordinanza del 19 marzo 1990, sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità degli artt.
549, 554, primo comma, e 415, secondo comma, del codice di procedura
penale, "nella parte in cui non prevedono la possibilità per il
giudice per le indagini preliminari" presso il pretore "di indicare
con ordinanza al P.M. le indagini ulteriori ritenute necessarie,
fissando il termine indispensabile per il loro compimento";
e che con la stessa ordinanza il giudice a quo ha anche
sollevato, sempre in riferimento agli artt. 3 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità del combinato disposto degli
artt. 549, 554, secondo comma, del codice di procedura penale e 157
del testo delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui impediscono
al g.i.p. presso la pretura circondariale di ottenere l'integrazione
delle indagini carenti e quindi non gli consentono di imporre la
citazione a giudizio della persona sottoposta alle indagini in
presenza di elementi, idonei ex art. 125 disp. att., acquisiti a
seguito di ordinanza", questione che, peraltro, lo stesso giudice a
quo riconosce "qui non rilevante ma strettamente connessa e
verosimilmente apprezzabile" alla stregua dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in via
principale, inammissibili e, in subordine, infondate;
Considerato che, trattandosi di procedimento a carico di ignoti,
l'ordinanza di rimessione chiama in causa, oltre all'art. 554,
secondo comma, del codice di procedura penale, l'art. 415 dello
stesso codice, appositamente dettato per l'archiviazione in caso di
reato di competenza del tribunale o della corte di assise commesso da
persone ignote, l'art. 549, che contempla l'osservanza, per tutto
quanto non espressamente previsto per il procedimento davanti al
pretore, delle "norme relative al procedimento davanti al tribunale
in quanto applicabili", e l'art. 157 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
che questa Corte, nel dichiarare, con sentenza n. 409 del 1990,
non fondata "nei sensi di cui in motivazione" la questione di
legittimità dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata nella parte ove non consente al giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di indicare ulteriori
indagini al pubblico ministero, "una volta che questi gli abbia
presentato richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori
del reato", si è basata su una "possibile interpretazione" dell'art.
415, secondo comma, del codice di procedura penale "tale da far
emergere una figura di giudice per le indagini preliminari in grado
di indicare al pubblico ministero gli approfondimenti non ancora
compiuti e, quindi, non vincolato alla pronuncia del decreto di
archiviazione nemmeno quando non gli sia possibile ordinare
l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome di una
persona già individuata";
che, successivamente, con sentenza n. 445 del 1990, questa Corte
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del testo
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271) e l'illegittimità costituzionale dell'art. 554,
secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui
non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione
presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le
indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene
necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico
ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di
esse";
che, quindi, il giudice a quo deve riesaminare, alla stregua del
nuovo quadro normativo risultante dalle indicate decisioni della
Corte, la concreta rilevanza della proposta questione (v. ordinanze
nn. 222 e 463 del 1990).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Verona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:502 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte