Ordinanza n. 503/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152, secondo
comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 ("Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza"), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio
1985 dal Pretore di Legnano, iscritta al n. 256 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 173- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un
cittadino straniero, imputato del reato di cui all'art. 152 del r.d.
18 giugno 1931 n. 773 ("Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza"), il Pretore di Legnano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del citato art. 152, secondo comma, in
riferimento agli artt. 2 e 97 Cost.:
che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui,
consentendo al prefetto di emettere un provvedimento di espulsione
immediatamente esecutivo "senza instaurare con il destinatario nessun
contradditorio", si porrebbe in contrasto sia con il principio di
imparzialità (art. 97 Cost.) che con il generale riconoscimento dei
diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.);
che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta chiedendo
che venisse dichiarata la non fondatezza della questione.
Considerato che, in relazione alla presunta violazione dell'art.
2, questa Corte con le pronunce n. 75 del 1966 e 168 del 1971, ha
già avuto modo di affermare che il riconoscimento dei diritti
inviolabili dell'uomo non esclude che a carico dei cittadini siano
poste quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla
tutela dell'ordine sociale o dell'ordine pubblico;
che analoghe considerazioni valgono a maggior ragione nei
confronti dello straniero il quale, secondo quanto già ritenuto
nelle sentenze n. 104 del 1969 e 244 del 1974, gode sul territorio
della Repubblica di una tutela meno intensa di quella riconosciuta al
cittadino;
che, in particolare, secondo le ricordate pronunce, lo straniero
non ha di regola un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno
nello Stato e pertanto le relative libertà ben possono essere
limitate a tutela di particolari interessi pubblici, quale quello
attinente alla sicurezza intesa come ordinato vivere civile;
che quindi la questione sollevata in riferimento all'art. 2
Cost. va dichiarata manifestamente infondata;
che il principio del cosiddetto giusto procedimento - al quale
il giudice remittente sembra riferirsi quando censura la facoltà di
espulsione in assenza di qualsiasi contradditorio - non è assistito
in assoluto da garanzia costituzionale come questa Corte ha già
ritenuto in precedenti occasioni (sent. n. 13 del 1962 e n. 23 del
1978);
che, pertanto, anche in relazione a tale profilo, non
sussistendo violazione dell'art. 97 Cost., la questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 152, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931 n.
773 ("Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"), sollevata, in
riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., dal Pretore di Legnano con
ordinanza n. 256 del 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:503 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte