Ordinanza n. 503/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza emessa il 2 marzo 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Torino nel
procedimento penale a carico di Bouizgar El Mostafa, iscritta al n.
360 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Torino, chiamato a decidere sulla richiesta
di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nel procedimento a
carico di Bouizgar El Mostafa, sottoposto ad indagini per violazione
dell'art. 80, tredicesimo comma, del codice della strada - rilevata
"l'assoluta necessità di compiere altre indagini" che il pubblico
ministero ha omesso di svolgere, così imponendo al giudice per le
indagini preliminari di pronunciare decreto di archiviazione a norma
dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, salva
la sola possibilità di informarne il procuratore generale presso la
corte d'appello per sollecitarlo ad esercitare i poteri conferitigli
dall'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - ha, con ordinanza del 2
marzo 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità del suddetto art. 157, nella
parte in cui, in presenza di una richiesta di archiviazione avanzata
dal pubblico ministero all'esito di un procedimento a carico di
persona già identificata, non consente al giudice per le indagini
preliminari presso la pretura circondariale di indicare al pubblico
ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie, fissando il
termine indispensabile per il compimento di esse;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 445 del 1990 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del testo
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271);
e che, quindi, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
445 del 1990, questione sollevata dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Torino con ordinanza
del 2 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:503 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte