Ordinanza n. 503/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 990/1969
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a),
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti), nel testo anteriore all'entrata in vigore
della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991),
promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1995 dal Giudice istruttore
del Tribunale di Crotone nel procedimento civile vertente tra Sarti
Luciana e Bonzagni Pier Luigi ed altro, iscritta al n. 437 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso del giudizio civile promosso da Luciana
Sarti contro Pier Luigi Bonzagni ed altro al fine di ottenere il
risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale
verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge 19 febbraio
1992, n. 142, nel quale l'attrice è stata coinvolta viaggiando, come
terza trasportata, a bordo dell'autoveicolo assicurato di sua
proprietà, il Giudice istruttore del tribunale di Crotone, con
ordinanza del 21 marzo 1995, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione,
dell'art. 4, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel
testo anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 142 del
1992, nella parte in cui, escludendo dai benefici assicurativi "tutti
coloro la cui responsabilità deve essere coperta
dall'assicurazione", non consente di riconoscere i benefici stessi al
proprietario del veicolo assicurato coinvolto nell'incidente quale
terzo trasportato dal veicolo medesimo;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata
contrasta: a) con l'art. 2 Cost., perché lede il diritto
inviolabile alla tutela della persona che ha sofferto danni derivanti
dalla circolazione di veicolo senza guida di rotaie, qualificabile
come attività pericolosa; b) con l'art. 3 Cost., sia per
l'ingiustificata discriminazione introdotta tra i terzi trasportati,
sia per l'irragionevolezza della prevalenza accordata all'interesse
degli assicuratori ad evitare eventuali collusioni ai loro danni
rispetto all'interesse sociale all'estensione della copertura
assicurativa a tutti i danneggiati, almeno in relazione ai danni alla
persona;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, eccependo il difetto di legittimazione
del giudice istruttore a sollevare la questione;
Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il
giudice istruttore non è legittimato a sollevare una questione di
legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la
definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale è
addetto;
che tale è la questione proposta, in quanto investe una norma la
cui applicazione appartiene alla competenza del collegio;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), della legge 24
dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), nel testo anteriore all'entrata in vigore
della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991),
sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale di Crotone con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:503 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte