Ordinanza n. 504/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/12/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 257, primo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 16 aprile 1993 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile
vertente tra Scognamiglio Salvatore e Parisi Lucio ed altro, iscritta
al n. 283 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza del 16 aprile
1993, ha sollevato, in riferimento agli art. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 257,
primo comma, c.p.c., "nella parte in cui non prevede la possibilità
della parte di indicare altri testi da escutere dopo essere stata
accertata la morte di quello precedentemente indicato";
che nell'ordinanza si sostiene che, essendo le nullità e le
decadenze in tema di prova testimoniale "stabilite non per ordine
pubblico, ma a tutela esclusiva degli interessi delle parti" ed
essendo stata nel giudizio a quo eccepita la decadenza da una prova,
spetta al giudice accertare i motivi che possono determinare il
mancato espletamento del mezzo istruttorio;
che in proposito si osserva che, se gli artt. 208 c.p.c. e 104
delle disposizione di attuazione del c.p.c. - entrambi di carattere
sanzionatorio per le parti che abbiano manifestato "sintomi di
negligenza" processuale - consentono tuttavia di rimediare alle
omissioni delle parti stesse determinate da gravi o giustificati
motivi di carattere soggettivo, neutralizzando la dichiarazione di
decadenza, a maggior ragione dovrebbe essere consentito alle parti di
indicare nuovi testi "quando l'assenza dei medesimi, di cui sia stata
ritualmente richiesta la intimazione, risulti giustificata da fatti
assolutamente indipendenti dalla volontà della parte", come il
sopravvenuto decesso del teste precedentemente indicato;
che, quindi, l'omessa previsione nei sensi anzidetti si porrebbe
in contrasto:
a) con l'art. 3 della Costituzione, poiché le parti del
rapporto processuale avrebbero un diverso trattamento solo perché,
nell'adempimento di un onere legale (intimazione di un teste a mezzo
di ufficiale giudiziario) da entrambe eseguito, sarebbe consentito di
provare le ragioni della domanda alla sola parte che "avesse
rinvenuto il teste in vita", mentre ciò sarebbe impedito alla parte
che "si fosse imbattuta" in un teste che risulti deceduto dopo
l'ordinanza di ammissione della prova e prima del momento
dell'assunzione;
b) con l'art. 24 della Costituzione, perché verrebbe
vanificata la difesa ove l'impedimento del teste a comparire dipenda
da sua impossibilità fisica e non anche da negligenza della parte;
che, quanto alla rilevanza della questione, nell'ordinanza si
sostiene che, poiché "le ragioni della parte attrice si fondano
sulla facoltà di escutere i testi indicati .. una volta accertati la
concreta impossibilità di reperire uno dei testi sloggiati" ed il
decesso dell'altro, la mancata possibilità di indicare un nuovo
teste inciderebbe sull'esito del giudizio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, per
il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, per eccepire in
primo luogo la inammissibilità della questione, per assoluta carenza
della motivazione circa l'oggetto e gli esatti termini del giudizio
principale, e per contestarne nel merito la fondatezza, sia perché
si sarebbero in concreto denunciati meri inconvenienti pratici non
conferenti con un giudizio di costituzionalità, e sia perché i
principi del processo (contraddittorio e diritto alla prova)
impongono un ordinato susseguirsi delle attività processuali, tra
cui quella di articolare i mezzi di prova, in particolare indicando i
testi, nella fase iniziale del processo in modo che il giudice possa
dirigerne lo svolgimento assicurando la parità delle parti stesse;
Considerato che deve essere accolta l'eccezione, formulata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta nel presente
giudizio, poiché nell'ordinanza di rimessione è del tutto omessa
qualsiasi esposizione del fatto e ogni riferimento all'oggetto ed ai
termini del giudizio principale, in modo da non consentire alla Corte
il controllo sul carattere pregiudiziale della questione di
legittimità costituzionale della norma impugnata e quindi sulla sua
rilevanza;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza
costituzionale (v., ex plurimis, sentenza n. 306 del 1993, punto 2
della motivazione, e ordinanze nn. 366 e 21 del 1993), la questione
sollevata è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 257, primo comma, c.p.c.,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:504 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte