Ordinanza n. 505/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 121d.P.R. 382/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo
comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica"), promosso con ordinanza
emessa il 13 gennaio 1986 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sezione
di Parma - iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
Visti l'atto di costituzione di Rabinovici Alessandro nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna con ordinanza emessa il 13 gennaio 1986 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo
comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica") nella parte in cui, in
contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., non prevede alcun meccanismo
automatico che si sostituisca all'eventuale inerzia dei competenti
organi accademici per consentire all'interessato di conseguire la
conferma della libera docenza nel termine prestabilito;
Considerato che il raffronto - operato dal giudice a quo per
evidenziare la denunciata violazione del principio costituzionale di
eguaglianza - con ipotetici casi in cui gli organi accademici
competenti sarebbero stati più solleciti configura una mera
disparità di fatto, del tutto irrilevante in questa sede e comunque
inidonea a determinare l'illegittimità della norma per violazione
dell'anzidetto principio di eguaglianza;
che peraltro - come è stato in più occasioni ribadito da
questa Corte (cfr. sentt. nn. 40 del 1970 e 110 del 1974) - al
giudice della legittimità delle leggi spetta soltanto statuire se lo
strumento apprestato dal legislatore non sia arbitrario, irrazionale
o discriminatorio, e non accertare se in concreto tale strumento sia
stato poi ben utilizzato, per cui eventuali carenze o ritardi
riguardo ai modi e tempi di attuazione della norma non possono avere
alcuna influenza sulla costituzionalità della norma stessa;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dal
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di
Parma con ordinanza n. 436 del 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:505 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte