Ordinanza n. 505/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 462/1983
- art. 10legge 462/1983
- art. 14legge 9/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10
e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di
sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata),
convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637,
promossi con cinque ordinanze emesse il 12 settembre 1989, il 7
luglio 1989, l'8 luglio 1989, il 19 luglio 1989 e il 27 dicembre 1989
dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 366, 394, 395,
396 e 397 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, e n. 26,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Milano, nel procedimento civile
vertente tra Citino Giuseppe e Ferrari Ciro, avente ad oggetto la
nuova fissazione della data di esecuzione dello sfratto per finita
locazione (contratto scaduto il 29 dicembre 1987) già fissata al 18
aprile 1989, con ordinanza del 12 settembre 1989, pervenuta alla
Corte costituzionale il 23 maggio 1990 (R.O. n. 366 del 1990), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con
modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte in
cui detta norma collega la cessazione del meccanismo di graduazione
degli sfratti previsto dalla legge n. 94 del 1982 alla data di
scadenza del contratto (entro il 30 giugno 1984);
che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3
della Costituzione, in quanto risulterebbero privilegiati coloro i
cui contratti sono scaduti prima della suddetta data rispetto a
coloro i cui contratti sono venuti a scadere successivamente, sicché
fattispecie asseritamente identiche, in quanto caratterizzate dalla
esecutività definitiva, vengono diversamente disciplinate in base
all'unico elemento della più o meno remota scadenza;
che identiche questioni sono state sollevate dallo stesso
Pretore nei procedimenti civili vertenti tra Ridini Fani e Florio
Angelo e Mainardi Teresa (contratto scaduto il 31 dicembre 1987,
esecuzione al 30 novembre 1988) (R.O. n. 394 del 1990); tra
Martinelli Maria e Immobiliare Gemma (contratto scaduto il 30
dicembre 1987, esecuzione al 31 dicembre 1988) (R.O. n. 395 del
1990); tra Artesani Luigi e Galeotti Guido ed Ines (contratto scaduto
il 31 dicembre 1987, esecuzione al 28 febbraio 1989) (R.O. n. 396 del
1990); tra Vergani Maria Graziella e Immobiliare Panigada s.a.s.
(contratto scaduto il 29 settembre 1988, esecuzione al 31 ottobre
1989) (R.O. n. 397 del 1990);
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in tutti i
giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
ha concluso per la manifesta inammissibilità o per la infondatezza
della questione;
che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico
provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;
Considerato che identica questione, sollevata con riferimento ai
medesimi profili, è già stata dichiarata manifestamente
inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 399 del 1990, in base
alla considerazione che il giudice remittente - che nelle ordinanze
ha tenuto conto anche della normativa sopravvenuta (decreto-legge 8
febbraio 1988,
n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n.
108; decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, con vertito, con
modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61) sottoponendo a
critica la disciplina relativa al differimento della esecuzione dei
provvedimenti di rilascio di immobili per finita locazione,
sostanzialmente richiede una sentenza modificativa dell'attuale
regime;
che tale pronuncia si porrebbe come sostitutiva dell'attività
discrezionale del legislatore nel compiere scelte che assicurino il
bilanciamento di interessi di varia natura (pubblici e privati),
scelte non soggette a sindacato di costituzionalità, in quanto né
irrazionali né arbitrarie (cfr. ordinanza n. 568 del 1987);
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10
e 14 del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché
disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con
modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:505 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte