Ordinanza n. 505/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/12/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 239/1993
- art. 4legge 239/1993
- art. 6legge 239/1993
- art. 8legge 239/1993
- art. 9legge 239/1993
usata come parametro
citata
- art. 97Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 19
luglio 1993, n. 239 (Disciplina della proroga degli organi
amministrativi), promosso con ricorso della Regione Calabria,
notificato il 4 agosto 1993, depositato in cancelleria il 6
successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1993;
Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Calabria ha sollevato questione di
legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 19 luglio
1993, n. 239 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi),
deducendo la violazione degli artt. 117, 118, 122, 123 e 77, ultimo
comma, della Costituzione;
che, ancorché formulate nei confronti dell'intero
decreto-legge, le censure della Regione Calabria concernono, in
particolare, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, secondo comma, 6
e 8 del decreto-legge n. 239 del 1993, ma solo per la eventualità
che l'art. 9, primo comma, dello stesso decreto-legge - il quale
stabilisce che le disposizioni di quest'ultimo atto si applicano nei
confronti delle regioni a statuto ordinario fino a quando queste
ultime non avranno adeguato i loro ordinamenti ai principi generali
ivi contenuti - sia ritenuto tale da determinare l'abrogazione della
normativa regionale vigente (nel caso: della legge della Regione
Calabria 5 agosto 1992, n. 13, che ha adeguato la legislazione
regionale ai principi dell'art. 97 della Costituzione e a quelli
affermati nella sentenza n. 208 del 1992 di questa Corte);
che, infatti, ove l'interpretazione dell'art. 9, primo comma,
del decreto-legge impugnato, fosse quella paventata dalla ricorrente,
la disciplina denunziata sarebbe illegittima, in quanto:
a) l'attribuzione ai presidenti degli organi collegiali, in
caso di inerzia di questi ultimi, della competenza in ordine alla
designazione e alla nomina dei titolari degli organi amministrativi
scaduti, contenuta nell'art. 4, secondo comma, violerebbe sia le
competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici, sia le
competenze statutarie (art. 123 della Costituzione), sia, infine, se
riferita a nomine di competenza del Consiglio regionale, la
configurazione del presidente del Consiglio regionale come organo
privo di rilevanza esterna (artt. 121 e 122 della Costituzione);
b) la previsione della proroga degli organi amministrativi
scaduti e degli atti da questi compiuti, ma limitatamente agli atti
urgenti e indifferibili (art. 3), nonché la previsione della
nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti (art. 6)
inciderebbero sulle competenze regionali in materia, violando l'art.
117 della Costituzione;
c) la previsione della convalida degli atti di ricostituzione
degli organi scaduti adottati dai presidenti degli organi collegiali
sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione, e
cioè sulla base dei decreti-legge che hanno preceduto quello
impugnato nel presente giudizio, violerebbe sia l'art. 77, ultimo
comma, della Costituzione, in relazione all'art. 15, secondo comma,
lett. d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia la competenza
regionale in materia di organizzazione di uffici ed enti, non potendo
le regioni revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e
provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti;
Considerato che il decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239 non è
stato convertito in legge nel termine prescritto, come risulta dal
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
220 del 18 settembre 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni
sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e
9, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239 (Disciplina della proroga
degli organi amministrativi), sollevate dalla Regione Calabria, con
il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118,
122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:505 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte