Ordinanza n. 505/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/11/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 70/2000
- art. 3d.l. 70/2000
usata come parametro
citata
- art. 24legge 137/2000
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto
legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento
delle spinte inflazionistiche), promossi con ordinanze emesse il
26 aprile 2000 dal giudice di pace di Segni, il 31 marzo 2000 dal
giudice di Pace di Parma e il 2 maggio 2000 dal giudice di Pace di
Ronciglione, rispettivamente iscritte ai nn. 304, 402 e 416 del
registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 24 e 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice di pace di Segni - investito della
decisione di una causa civile per il risarcimento dei danni riportati
dall'attore in un sinistro stradale nella quale, applicando i criteri
di calcolo ed i parametri introdotti dalla norma impugnata, si
dovrebbe liquidare una somma ritenuta troppo esigua e tale da creare
disparità di trattamento - con ordinanza emessa il 26 aprile 2000,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
comma 1, lettere a), b) e c), del d.l. 28 marzo 2000, n. 70
(Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte
inflazionistiche), nella parte in cui - per il risarcimento dei danni
di lieve entità alla persona derivanti da fatto illecito - non
consente di valutare l'entità del danno biologico e del danno morale
in rapporto al caso in esame e non consente di introdurre criteri
correttivi ai parametri legali, per la violazione degli artt. 3 e 24
della Costituzione;
che il giudice di pace di Parma ed il giudice di pace di
Ronciglione hanno sollevato analoghe questioni di legittimità
costituzionale della stessa disposizione del d.-l. 28 marzo 2000,
n. 70, ritenendo che la norma violi l'art. 3 e l'art. 32 Cost;
che nei tre giudizi di legittimità costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le
questioni siano dichiarate inammissibili dal momento che la legge
26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del
d.-l. 28 marzo 2000, n. 70, recante "Disposizioni urgenti per il
contenimento delle spinte inflazionistiche") ha soppresso la norma
impugnata senza sostituirla con altra disposizione.
Considerato che le tre ordinanze sollevano analoghe questioni di
legittimità costituzionale della stessa norma e vanno perciò decise
congiuntamente;
che tutti i giudici a quibus dubitano della legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del d.l.
28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle
spinte inflazionistiche) per violazione dell'art. 3 della
Costituzione oltre che - secondo il giudice di pace di Segni -
dell'art. 24 e - secondo i - giudici di pace di Parma e di
Ronciglione - dell'art. 32 Cost;
che la norma denunciata non è stata convertita e che la
legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.-l. 28 marzo 2000, n. 70, recante "Disposizioni
urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche") non ha
previsto la salvezza degli effetti prodotti né ha riprodotto, anche
parzialmente, la disposizione in altra norma;
che le questioni sollevate sono perciò inammissibili (cfr.
ex plurimis la sentenza n. 330 del 1996 e l'ordinanza n. 84 del
1993).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a), b) e
c), del d.-l. 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il
contenimento delle spinte inflazionistiche), sollevate in riferimento
agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione dal giudice di pace di
Segni, dal giudice di pace di Parma e dal giudice di pace di
Ronciglione con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:505 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte