Ordinanza n. 506/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35d.P.R. 636/1972
- art. 23d.P.R. 739/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 "Revisione della disciplina
del contenzioso tributario", come modificato dall'art. 23 del d.P.R.
3 novembre 1981, n. 739 "Norme integrative e correttive del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636"; promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1982
dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano su ricorso
proposto da Amato Luigi iscritta al n. 686 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32
dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che la Commissione tributaria di 1° grado di Milano, nel
corso del procedimento iniziato dalla s.r.l. Chimipetrol avverso
l'avviso di accertamento dell'Ufficio IVA di Milano relativo alla
dichiarazione annuale per l'anno 1975, sollevava, con ordinanza del 7
maggio 1982, questione di legittimità costituzionale dell'art. 35,
quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della
disciplina del contenzioso tributario"), modificato dal d.P.R. n. 739
del 1981 - secondo il quale la prova testimoniale non è ammessa nel
processo tributario - in riferimento all'art. 24 Cost., deducendo che
la assoluta inammissibilità della prova testimoniale non sembra in
alcun modo ragionevolmente giustificabile e si pone in contrasto,
quindi, con il principio del diritto alla tutela giurisdizionale;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, eccepiva nel merito
l'infondatezza della questione, deducendo che il processo tributario
ha natura inquisitoria e che mal si concilia la prova per testi con
la struttura e il carattere di tale processo, più snello e
semplificato rispetto a quello civile; inoltre, l'art. 24 Cost.
sarebbe male invocato, in quanto esso è estraneo alla definizione
dei modi di strutturazione della tutela giurisdizionale;
Considerato che sulla questione la Corte si è già pronunciata,
ritenendone la non fondatezza (in quanto il solo fatto della
esclusione di un mezzo di prova come quello della testimonianza non
costituisce di per sé violazione del diritto di difesa), sia pure in
materia di imposta di registro, relativamente ad una previsione
sostanzialmente coincidente con quella ora impugnata (sent. n.
128/72);
che non vengono addotti nuovi motivi per discostarsi dalla
citata pronuncia;
che, peraltro, la Corte ha costantemente affermato che l'art. 24
Cost. non esclude che le modalità dell'esercizio del diritto di
difesa possono essere dal legislatore, nella sua discrezionalità,
diversamente regolate in funzione delle peculiari caratteristiche dei
singoli procedimenti (cfr. sentt. nn. 49 del 1979, 9 e 63 del 1982);
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636, come modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739,
sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Commissione
tributaria di I grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:506 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte