Ordinanza n. 506/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/11/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.l. 70/2000
- art. 3legge 70/2000
- art. 2d.l. 70/2000
- art. 32d.l. 70/2000
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l.
28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle
spinte inflazionistiche), promossi con ordinanze emesse il 4 maggio
2000 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra
Chionne Brunetta ed altra e la Lloyd Adriatico S.p.a. ed altro,
iscritta al n. 445 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000 e il 3 aprile 2000 dal tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Piterna Roberto e Narizzano Marco ed
altre, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice unico del tribunale di Roma, con
ordinanza emessa il 4 maggio 2000, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 28 marzo 2000,
n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte
inflazionistiche) per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 77 della
Costituzione;
che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata sarebbe
stata emanata dal Governo in mancanza dei presupposti richiesti
dall'art. 77 della Costituzione per la decretazione di urgenza e
perciò "con abuso di potere";
che, sempre secondo il rimettente, la disposizione di cui si
tratta avrebbe spogliato il giudice della possibilità di valutare in
concreto le lesioni patite dai danneggiati, avrebbe introdotto un
criterio di fatto inapplicabile ed avrebbe declassato la tutela della
salute rimettendola ad una competenza amministrativa nella
determinazione dei punti di invalidità permanente;
che ad avviso del giudice a quo infine, la norma avrebbe
creato un appiattimento per la liquidazione del danno biologico da
invalidità temporanea ed avrebbe ingiustificatamente limitato la
quantificazione del danno morale;
che anche il giudice unico del tribunale di Genova, nel corso
di una causa civile di risarcimento per danno alla persona derivante
da un sinistro stradale, con ordinanza emessa il 3 aprile 2000, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
1, lettere a), b) e c), del d.-l. 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni
urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche);
che ad avviso del rimettente la norma impugnata violerebbe
gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione perché - per il risarcimento
dei danni di lieve entità alla persona derivanti da fatto illecito -
non realizzerebbe un serio ristoro economico del danno alla salute
per le lesioni di lieve entità, non consentirebbe di valutare
l'entità del danno biologico e del danno morale in rapporto ai casi
specifici, fisserebbe irrazionalmente lo stesso valore economico per
punteggi di invalidità tra l'uno ed il cinque per cento e tra il sei
ed il nove per cento, determinerebbe in modo irrisorio la misura del
danno morale collegato al c.d. "danno biologico", rispetto ai casi di
liquidazione dello stesso in caso di danno morale da reato;
che nel giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal
tribunale di Roma è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile dal
momento che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge,
con modificazioni, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, recante
"Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte
inflazionistiche") ha soppresso la norma impugnata senza sostituirla
con altra disposizione.
Considerato che le ordinanze sollevano analoghe questioni di
legittimità costituzionale della medesima norma e vanno perciò
decise congiuntamente;
che i giudici a quibus dubitano della legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.l.
28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle
spinte inflazionistiche), ritenendo che la norma impugnata violi gli
artt. 2, 3 e 32 e - secondo il giudice unico del tribunale di Roma -
anche l'art. 77 della Costituzione;
che la norma denunciata non è stata convertita e che la
legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, recante "Disposizioni
urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche") non ha
previsto la salvezza degli effetti prodotti né ha riprodotto, anche
parzialmente, la disposizione in altra norma;
che le questioni sollevate sono perciò inammissibili (cfr.
ex plurimis la sentenza n. 330 del 1996 e l'ordinanza n. 84 del
1993).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a), b) e
c), del d.l. 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il
contenimento delle spinte inflazionistiche), sollevate in riferimento
agli artt. 2, 3, 32 e 77 della Costituzione dal giudice unico del
Tribunale di Roma e dal giudice unico del tribunale di Genova con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 novembre 2000
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:506 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte