Ordinanza n. 507/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 825/1971
- art. 1legge 825/1971
- art. 1d.P.R. 636/1972
- art. 2d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo e
secondo comma, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 "Delega
legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria" e
1 secondo e terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
"Revisione della disciplina del contenzioso tributario" promosso con
ordinanza emessa il 27 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Marzola Severino ed
altri contro l'ufficio del Registro di Arona, iscritta al n. 205 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 55- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Marzola
Severino, Cavaliere Antonietta e Marzola Adriano, che avevano
impugnato il silenzio-rifiuto dell'Ufficio del Registro di Arona
relativamente alla loro istanza di rimborso della somma di lire
95.720 (somma versata a titolo di imposta catastale in sede di
registrazione dell'atto Notaio Satta Flores di Invorio avente ad
oggetto due compravendite di terreni), la adita Commissione
tributaria di 1° grado di Verbania sollevava, con ordinanza del 27
novembre 1984, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, 1° e 2° comma, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n.
825 (legge delega per la riforma tributaria), e dell'art. 1, 2° e 3°
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina
del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.,
nonché del citato art. 1, 2° e 3° comma, del d.P.R. n. 636/72 in
riferimento all'art. 3 Cost.;
che il giudice rimettente, premesso che delle imposte catastali
non fanno menzione né l'art. 1 del d.P.R. 636/72 - che determina la
competenza delle Commissioni tributarie - né altre norme concernenti
la giurisdizione di dette Commissioni, rileva che l'elenco contenuto
nel citato art. 1 del d.P.R. 636/72 deve intendersi di carattere
tassativo e non meramente esemplificativo; e che, d'altra parte, le
imposte catastali non possono sic et simpliciter essere assimilate a
quelle ipotecarie di cui alla lettera h) del 2° comma del citato art.
1, in quanto trattasi di tributi concettualmente diversi, pur se
regolati dallo stesso d.P.R. 635 del 1972;
che tutto ciò premesso, il giudice a quo ritiene che la legge
delega per la riforma tributaria, nella parte relativa al contenzioso
tributario (art. 10, 1° e 2° comma n. 14), sia assolutamente generica
in tema di controversie da attribuire alla giurisdizione delle
Commissioni tributarie e violi, pertanto, congiuntamente alla norma
delegata (art. 1, 2° e 3° comma, del d.P.R. 636/72), gli artt. 76 e
77, 1° comma, Cost.;
che inoltre, la citata norma delegata violerebbe pure il
principio di eguaglianza, in quanto, non attribuendo alla
giurisdizione delle Commissioni tributarie anche le controversie in
materia di imposte catastali, determina disparità di trattamento tra
i contribuenti, i quali, a seconda del tributo in contestazione,
devono rivolgersi al giudice speciale o a quello ordinario,
sostenendo oneri processuali molto diversi;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che
l'ordinanza di rimessione si fonda su un presupposto erroneo, in
quanto la giurisdizione delle Commissioni tributarie in materia di
imposte catastali deriva dalla logica del sistema e si ricava da una
interpretazione organica della normativa del settore;
che solo in subordine, ove cioè dovesse ritenersi che
effettivamente le imposte catastali non rientrano nella giurisdizione
delle Commissioni tributarie, l'Avvocatura conclude per
l'infondatezza, rilevando che l'attribuzione delle controversie
concernenti determinati tributi alla sfera della giurisdizione
ordinaria ovvero a quella della giurisdizione tributaria è questione
rimessa alla discrezionalità del legislatore delegato;
che sarebbe inoltre inconferente il richiamo all'art. 3 Cost.,
in quanto differenziazioni di competenza e di regole processuali, in
relazione alla tutela giurisdizionale delle varie situazioni di
diritto sostanziale, rientrano nella discrezionalità del legislatore
e sono costituzionalmente legittime in quanto non risultino vulnerati
i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela
giurisdizionale consacrati nell'art. 24 Cost.;
Considerato che, a prescindere dalla dubbia bontà della
interpretazione prospettata dal giudice a quo, la quale non può
essere oggetto di sindacato da parte di questa Corte, è decisivo
rilevare che non può dar luogo ad una questione di costituzionalità
la pretesa esclusione delle questioni suddette dall'ambito della
giurisdizione delle Commissioni tributarie, in quanto trattasi di una
scelta discrezionale del legislatore, il quale, in base ad una
valutazione politica e sociale, provvede alla ripartizione della
giurisdizione stessa fra i vari organi previsti dalla legge;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10, 1° e 2° comma n. 14, della legge 9
ottobre 1971, n. 825 e 1, 2° e 3° comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla
Commissione tributaria di 1° grado di Verbania con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:507 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte