Ordinanza n. 507/1990
Altra decisione · depositata il 26/10/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 638/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, nono comma,
della legge 11 novembre 1983, n. 638 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), promosso con ordinanza
emessa il 16 febbraio 1990 dal Pretore di Trento nel procedimento
civile vertente tra Prandato Severino e l'I.N.P.S., iscritta al n.
359 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti l'atto di costituzione di Prandato Severino nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Udito l'avv. Giovanni Angelozzi per Prandato Severino;
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da Prandato
Severino - pensionato a carico della gestione speciale lavoratori
autonomi del commercio - nei confronti dell'I.N.P.S., il Pretore di
Trento, con ordinanza del 16 febbraio 1990 (r.o. n. 359 del 1990), ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, nono comma, della legge 11
novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non prevede che si applichi
anche alle pensioni aventi (come nella specie) decorrenza successiva
al 31 dicembre 1983, lo stesso limite (L. 10.000 per anno di
anzianità contributiva utile a pensione) imposto alle pensioni
liquidate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983 (art. 6, comma ottavo) e
a quelle anteriori al 1° ottobre 1983 (comma decimo);
che, secondo il Pretore, tale omessa previsione violerebbe
l'art. 3 Cost. poiché introdurrebbe, senza ragionevole motivo e in
presenza di situazioni giuridiche omogenee, un trattamento
differenziato e più vantaggioso a favore dei titolari di pensioni
con decorrenza successiva al 1983 rispetto ai pensionati con
decorrenza anteriore;
che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il
Prandato, il quale, nel merito, nega che la norma impugnata introduca
una discriminazione irragionevole tra pensionati, e ciò
principalmente considerando che il particolare trattamento dei
titolari di pensione con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1983 -
invocato come termine di raffronto - costituirebbe una deroga alla
disciplina generale, deroga determinata dalla necessità di gradare
il passaggio dal vecchio al nuovo criterio di determinazione delle
pensioni;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque
infondata, potendo essa risolversi in via interpretativa: il suddetto
limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a
pensione dovrebbe infatti ritenersi applicabile a tutte le pensioni,
a prescindere dalla loro decorrenza (che inciderebbe solo sul profilo
dell'aggiornamento del coefficiente di adeguamento dell'importo
base);
Considerato che nel frattempo è entrata in vigore la legge 2
agosto 1990, n. 233, recante "Riforma dei trattamenti pensionistici
dei lavoratori autonomi", la quale, nel dettare una nuova disciplina
della materia, ha espressamente abrogato (art. 5, comma terzo) la
norma impugnata, disponendo altresì (art. 5, comma decimo) che "con
effetto dal 1° luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni
della presente legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza
tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990";
che pertanto è necessario restituire gli atti al giudice a quo,
perché valuti se la questione proposta sia ancora rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Trento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:507 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte