Corte costituzionale

Ordinanza n. 507/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/12/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273 (Riordino delle funzioni in

materia di turismo, spettacolo e sport), promosso con ricorso della

Regione Toscana, notificato il 2 settembre 1993, depositato in

cancelleria il 9 sucessivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi

1993;

Visti l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri e l'intervento del C.O.N.I.;

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Toscana ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 4

agosto 1993, n. 273 (Riordino delle funzioni in materia di turismo,

spettacolo e sport), deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 5, 75,

95, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

che, a giudizio della ricorrente, le disposizioni impugnate, le

quali disciplinano, rispettivamente, il trasferimento di funzioni

alle regioni in materia di turismo e di spettacolo e le funzioni

della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo,

spettacolo e sport, vanificherebbero, sostanzialmente, l'abrogazione

della legge 31 luglio 1959, n. 617 (Istituzione del Ministero del

turismo e dello spettacolo), conseguita al referendum popolare del 18

aprile 1993;

che la Regione Toscana, con separata istanza, ha altresì

chiesto la sospensione della efficacia delle disposizioni impugnate;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

eccependo la inammissibilità del ricorso, perché vòlto a far

valere vizi di legittimità non deducibili dalle regioni nei giudizi

in via principale e chiedendo comunque che le questioni siano

dichiarate non fondate;

che ha spiegato intervento nel presente giudizio il C.O.N.I. -

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, concludendo per la non

fondatezza delle questioni;

Considerato che deve innanzitutto essere dichiarato inammissibile

l'intervento nel presente giudizio del C.O.N.I. - Comitato Olimpico

Nazionale Italiano, dal momento che, nei giudizi di legittimità

costituzionale promossi in via principale "non possono partecipare

soggetti che non siano titolari di potestà legislativa" (sent. n.

517 del 1987; v. anche sentt. nn. 482 e 343 del 1991);

che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273 non è stato

convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 5

ottobre 1993, n. 234;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ord. n. 470 del 1993) deve essere dichiarata la

manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalla Regione

Toscana, mentre l'eccezione di inammissibilità prospettata

dall'Avvocatura dello Stato, per essere stati dedotti vizi non

deducibili da parte delle regioni, resta assorbita;

che, di conseguenza, anche l'istanza di sospensione

dell'efficacia delle disposizioni impugnate, proposta dalla Regione

Toscana, deve considerarsi assorbita;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 4

agosto 1993, n. 273 (Riordino delle funzioni in materia di turismo,

spettacolo e sport), sollevate dalla Regione Toscana, con il ricorso

di cui in epigrafe, per violazione degli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97,

117, 118 e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:507 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte