Ordinanza n. 508/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 4legge 1/1956
- art. 63legge 1/1956
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del T.U. 29
gennaio 1958, n. 645, (Testo Unico della legge sulle imposte dirette)
promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1978 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Grosseto iscritta al n. 290 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 255 dell'anno 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Niccolini
Bruna - che aveva impugnato l'iscrizione a ruolo per imposta
complementare di cui a cartella esattoriale comunale di Orbetello,
lamentando che in sede di concordato con l'Ufficio Imposte dirette
non erano state per errore conteggiate detrazioni relative ad
interessi passivi su fabbricati - la Commissione tributaria di primo
grado di Grosseto sollevava, con ordinanza del 3 marzo 1978
(pervenuta alla Corte l'8 aprile 1981), questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., dell'art.
34 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;
che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, la norma
censurata, nella parte in cui (secondo comma), a proposito del
ricorso per la declaratoria di nullità dell'atto di adesione del
contribuente all'accertamento, prevede termini diversi per il
contribuente e per l'Ufficio (sessanta giorni dalla data dell'atto
per il contribuente e il 31 dicembre del secondo anno solare
successivo per l'Ufficio), violerebbe il principio di uguaglianza e
il diritto di difesa del contribuente;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per
l'infondatezza della questione.
Considerato che il diritto di difesa del contribuente non è
violato dalla norma censurata, in quanto il termine di 60 giorni per
la proponibilità del ricorso per la declaratoria della nullità
dell'atto di adesione deve ritenersi indubbiamente congruo, sia sotto
il profilo generale sia con specifico riferimento all'interesse
protetto, non avendo certamente detto termine una durata tale tenuto
conto anche della natura formale dei vizi denunziabili - da frustrare
la possibilità di esercizio del diritto;
che la diversità dei termini assegnati alle parti per proporre
ricorso appare indubbiamente non irragionevole, in quanto trae
giustificazione dalle peculiari esigenze organizzative e funzionali
dell'Amministrazione finanziaria, mentre ben diversa al riguardo è
la posizione del singolo contribuente;
che il riferimento all'art. 76 Cost. non è minimamente motivato
e peraltro la norma impugnata ripropone esattamente il contenuto
della corrispondente disposizione dell'art. 4, secondo e terzo comma
l. 5 gennaio 1956 n. 1, sicché legittimamente è stata inserita nel
testo unico emanato in base alla delega di cui all'art. 63 della
stessa l. 5 gennaio 1956 n. 1.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., sollevata dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Grosseto con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:508 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte