Ordinanza n. 508/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/12/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 77Costituzione
- art. 2legge 272/1993
- art. 3legge 272/1993
- art. 1legge 272/1993
- art. 5legge 272/1993
- art. 75legge 272/1993
- art. 117legge 272/1993
- art. 118legge 272/1993
- art. 119legge 272/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale:
1) degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di
quelle di cui agli artt. 2 e 3"; 3, commi primo, secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo, terzo e quarto; 5,
commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del decreto-legge 4
agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze regionali e
statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero
per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali);
2) degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di
quelle di cui agli artt. 2 e 3"; 2, commi primo, secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto; 3; 4; 5 del medesimo decreto-legge 4 agosto
1993, n. 272, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Lombardia,
notificati il 2 e 4 settembre 1993, depositati in cancelleria il 9 e
11 successivi ed iscritti ai nn. 44 e 52 del registro ricorsi 1993;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso regolarmente
notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, primo comma, inciso "con l'esclusione
di quelle di cui agli articoli 2 e 3"; 3, commi primo, secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo, terzo e
quarto; 5, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del
decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze
regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali), deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97,
117, 118, 119 della Costituzione;
che la Regione Lombardia, con ricorso regolarmente notificato e
depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui
agli articoli 2 e 3"; 2, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto
e sesto; 3; 4; 5 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272,
deducendo la violazione degli artt. 1, 5, 75, 117, 118, 119 e della
VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
che, ad avviso della Regione Toscana, il decreto-legge impugnato
avrebbe ripristinato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
abrogato a seguito del referendum del 18 aprile 1993 e sarebbe,
perciò, lesivo del principio della sovranità popolare, oltre che
delle competenze regionali in materia di agricoltura e del principio
di ragionevolezza;
che, anche ad avviso della Regione Lombardia, il decreto-legge
impugnato avrebbe "re-istituito" il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, contraddicendo la volontà popolare espressa nel
referendum del 18 aprile 1993, in violazione del principio della
sovranità popolare;
che, sempre ad avviso della Regione Lombardia, le disposizioni
impugnate sarebbero lesive delle competenze regionali in materia di
agricoltura e foreste e di tutela della fauna, in quanto
attribuiscono a strutture centrali dello Stato - e in particolare al
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali (art. 2, commi terzo e quarto); al comitato permanente
delle politiche agroalimentari e forestali (art. 2, comma sesto);
agli istituti di ricerca e di sperimentazione (art. 3); all'A.I.M.A.
e al corpo forestale dello Stato (art. 4) - funzioni spettanti alle
Regioni ai sensi del d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge n. 157 del
1992;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili
ovvero infondati;
che la Regione Toscana ha presentato istanza di sospensione,
adducendo che il decreto-legge impugnato produce danni gravi ed
irreparabili alla Regione ricorrente;
che, in prossimità della Camera di consiglio, la Regione
Lombardia ha presentato memoria chiedendo che il ricorso sia discusso
in pubblica udienza e che le questioni di legittimità costituzionale
sollevate nei confronti delle disposizioni del decreto-legge n. 272
del 1993, che non è stato convertito dalle Camere nel termine
previsto dall'art. 77 della Costituzione, siano estese alle
corrispondenti disposizioni contenute nel decreto-legge 2 ottobre
1993, n. 393, con il quale è stato reiterato il decreto-legge
impugnato;
Considerato che i giudizi investono, anche se per diversi profili,
le medesime disposizioni normative ed è perciò opportuno che siano
riuniti e decisi con unica ordinanza;
che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, non è stato
convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Toscana e dalla
Regione Lombardia devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili;
che, di conseguenza, l'istanza di sospensione delle disposizioni
impugnate, proposta dalla Regione Toscana, deve considerarsi
assorbita;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, inciso "con
l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3"; 3, commi primo,
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo,
terzo e quarto; 5, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del
decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze
regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali), sollevata dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato
in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118,
119 della Costituzione;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, inciso "con
l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3'; 2, commi primo,
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 3; 4; 5 del medesimo
decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 sollevate dalla Regione
Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli
artt. 1, 5, 75, 117, 118, 119 e della VIII disposizione transitoria e
finale della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:508 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte