Ordinanza n. 509/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53legge 689/1981
- art. 54legge 689/1981
- art. 77legge 689/1981
- art. 79legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 31Codice di procedura penale
- art. 32Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e
79 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promossi con ordinanze emesse il 24 settembre, il 10
dicembre e il 13 novembre 1986 dal Tribunale militare di Padova, il
29 ottobre 1986 dalla Corte di cassazione, il 18 marzo, il 12 marzo,
il 6 febbraio 1987 (n. due ordinanze) dal Tribunale militare di
Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 142, 143, 144, 355, 367, 368,
369 e 381 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 19, 34, 36 e 37, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con sette ordinanze
di contenuto sostanzialmente identico emesse il 24 settembre 1986
(r.o. 142 del 1987), il 13 novembre 1986 (r.o. 144 del 1987), il 10
dicembre 1986 (r.o. 143 del 1987), il 6 febbraio 1987 (due: r.o. 369
del 1987 e r.o. 381 del 1987), il 12 marzo 1987 (r.o. 368 del 1987),
il 18 marzo 1987 (r.o. 367 del 1987), ha denunciato, in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, ora gli artt. 53 e 54 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (r.o. 142 del 1987, r.o. 143 del 1987,
r.o. 369 del 1987, r.o. 381 del 1987), ora gli artt. 53, 54 e 77
della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689 (r.o. 144 del 1987, 367
del 1987, 368 del 1987), nella parte in cui prevedono che, per i
reati militari, i quali "alla stregua delle regole enunciate negli
artt. 31 e 32 C.p.p., rientrerebbero nella competenza del Pretore",
le sanzioni sostitutive "sono irrogabili per i reati militari
commessi da estranei alle Forze armate o da militari minorenni, ma
non anche dai militari maggiorenni";
che la Corte di cassazione, con ordinanza del 29 ottobre 1986
(r.o. 355 del 1987), ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, l'illegittimità degli artt. 54, 77 e 79 della legge 24
novembre 1981, n. 689, " nella parte in cui non consentono
l'applicazione di sanzioni sostitutive con riferimento ai reati
militari";
e che in quattro dei giudizi instaurati dal Tribunale militare
di Padova (r.o. 367 del 1987, r.o. 368 del 1987, r.o. 369 del 1987,
r.o. 381 del 1987) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in
quanto già decisa nel senso dell'inammissibilità, con sentenza n.
279 del 1987;
Considerato che i giudizi riguardano sostanzialmente un'identica
questione e vanno, quindi, riuniti;
e che effettivamente la questione è già stata dichiarata
inammissibile con sentenza n. 279 del 1987 e che nelle ordinanze di
rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli
allora esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e 79 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale
militare di Padova con ordinanze del 24 settembre 1986 (r.o. 142 del
1987), del 13 novembre 1986 (r.o. 144 del 1987), del 10 dicembre 1986
(r.o. 143 del 1987), del 6 febbraio 1987 (due: r.o. 369 del 1987 e
r.o. 381 del 1987), del 12 marzo 1987 (r.o. 368 del 1987) e del 18
marzo 1987 (r.o. 367 del 1987) e dalla Corte di cassazione con
ordinanza del 29 ottobre 1986 (r.o. 355 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:509 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte