Ordinanza n. 509/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/11/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 904/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al
regime del reddito tributario dei dividendi e degli aumenti di
capitale, adeguamento del capitale minimo delle società ed altre
norme in materia fiscale e societaria), promossi con n. 2 ordinanze
emesse il 18 settembre 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado
di Monza sui ricorsi proposti da Gamboni Paolo contro l'Ufficio II.
DD. di Monza, iscritti ai nn. 275 e 276 del registro ordinanze 1989,
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel procedimento promosso da Gamboni Paolo per
ottenere l'annullamento dell'accertamento con cui si rettificava la
dichiarazione ai fini dell'IRPEF per l'anno 1980, con ordinanza del
18 settembre 1987, pervenuta alla Corte il 23 maggio 1989 (R.O. n.
275 del 1989), la Commissione Tributaria di primo grado di Monza ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in
cui subordina la detraibilità del credito di imposta spettante al
contribuente per la tassazione degli utili della società di capitali
alla indicazione degli utili stessi nella dichiarazione dei redditi
presentata;
che, a parere della Commissione remittente, risulterebbero
violati l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità
di trattamento che si verifica tra coloro che non adempiono
completamente e correttamente agli obblighi di dichiarazione dei
redditi e coloro che vi adempiono correttamente e completamente,
nonché l'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta dovuta è
determinata non in funzione degli accertati indici di ricchezza ma in
funzione degli obblighi formali e strumentali violati;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;
che la stessa Commissione Tributaria di primo grado di Monza,
nel procedimento promosso dallo stesso Gamboni Paolo per l'anno 1981,
con ordinanza di pari data (R.O. n. 276 del 1989), ha sollevato
identica questione;
Considerato che i due ricorsi, siccome prospettano la stessa
questione, possono essere riuniti e decisi con lo stesso
provvedimento per l'evidente connessione;
che la stessa questione è stata dichiarata infondata con la
sentenza n. 186 del 1982 e manifestamente infondata con le ordinanze
n. 130 e n. 940 del 1988;
che non sono stati proposti motivi nuovi e diversi per mutare le
precedenti decisioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i ricorsi e dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma,
della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime
tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del
capitale minimo delle società ed altre norme in materia fiscale e
societaria), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Monza, con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:509 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte