Ordinanza n. 509/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/12/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 274/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del
decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente), promossi con ricorsi
delle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia, notificati il 3 ed il 4
settembre 1993, depositati in cancelleria il 10 e 11 successivi ed
iscritti ai nn. 48, 49 e 55 del registro ricorsi 1993;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 4
settembre 1993 e depositato il successivo 10 settembre 1993, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del
decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente), deducendo la violazione
degli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;
che la Regione Piemonte, con ricorso notificato il 3 settembre
1993 e depositato il successivo 10 settembre 1993, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del medesimo
decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, deducendo la violazione degli
artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione; che la Regione
Lombardia, con ricorso notificato il 4 settembre 1993 e depositato il
successivo 11 settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993,
deducendo la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione;
che, in particolare, le disposizioni impugnate disciplinano i
controlli ambientali affidando alle province le funzioni di
autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene e
dell'ambiente, già spettanti alle unità sanitarie locali;
che tutte le ricorrenti ritengono che le disposizioni impugnate
siano variamente lesive delle competenze amministrative e legislative
regionali, specie alla luce dell'art. 3 della legge n. 142 del 1990,
che affida alle Regioni il compito di dislocare a livello regionale,
provinciale e comunale le diverse funzioni collegate alle materie
previste dall'art. 117 della Costituzione, tenendo conto della
dimensione degli interessi in giuoco e in rapporto alle
caratteristiche della popolazione e del territorio;
che, in prossimità della Camera di consiglio, la Regione
Lombardia ha presentato memoria chiedendo che il ricorso sia discusso
in pubblica udienza e che le questioni di legittimità costituzionale
sollevate nei confronti del decreto-legge n. 274 del 1993, che non è
stato convertito in legge dalle Camere nel termine previsto dall'art.
77 della Costituzione, siano estese alle corrispondenti disposizioni
contenute nel decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, con il quale è
stato reiterato il decreto-legge non convertito;
che nei tre giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri chiedendo che i ricorsi siano dichiarati infondati;
Considerato che i giudizi investono le medesime disposizioni
normative ed è perciò opportuno che siano riuniti e decisi con
unica ordinanza;
che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 non è stato
convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di
legittimità costituzionale delle Regioni Veneto, Piemonte e
Lombardia devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 4 agosto
1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente) sollevate dalla Regione Veneto e dalla
Regione Piemonte con i ricorsi indicati in epigrafe, per violazione
degli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del medesimo decreto-legge 4
agosto 1993, n. 274 sollevate dalla Regione Lombardia, con il ricorso
indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:509 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte