Ordinanza n. 51/1958
Altra decisione · depositata il 14/07/1958 · relatore Mario Bracci
Norme in gioco
citata
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4156, promosso con
l'ordinanza 31 gennaio 1957 della Corte d'appello di Cagliari
pronunciata nella causa tra Piercy Vera Norina in Mameli in proprio e
quale procuratrice di Hardwick Daphne ved. Piercy, di Bashfields Maria
Luisa e di Piercy Fitzvivian Antonio, e l'Ente per la trasformazione
fondiaria e agraria della Sardegna (E.T.F.A.S.) e il Ministero
dell'agricoltura, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 4
maggio 1957 ed iscritta al n. 50 del Registro ordinanze 1957.
Udita nell'udienza pubblica del 25 giugno 1958 la relazione del
Giudice Mario Bracci;
uditi l'avvocato Giuseppe Chiarelli per la Piercy Vera Norina e il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per
l'E.T.F.A.S.
Ritenuto in fatto:
Con i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, nn.
4153, 4157 e 4158, emessi nei confronti di Piercy Vera Norina in Mameli
e n. 4156 nei confronti di Daphne Hardwick ved. Piercy, pubblicati nel
supplemento n. 2 della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953,
furono espropriati circa 1800 ettari nei comuni di Macomer, Bolotana e
Bortigali, già facenti parte del patrimonio immobiliare del maggiore
Beniamino Herbert Piercy, deceduto nel 1943.
Con atto di citazione 3 aprile 1953 Vera Norina Piercy, per sé e
come procuratrice della madre Daphne Hardwick e della cognata Maria
Luisa Bashfields, convenne in giudizio l'E.T.F.A.S. davanti al
Tribunale di Oristano chiedendo la dichiarazione d'incostituzionalità
dei quattro decreti perché viziati da errori di fatto e di diritto
nell'individuazione dei proprietari espropriati e perché esorbitanti
dai limiti della delega legislativa trattandosi di azienda modello.
Le parti attrici si trovavano in una complessa situazione
soggettiva, essendosi attuata la successione del maggiore Piercy in
base all'istituto anglo-sassone del trust, ed essendosi, con la morte
di due figli dello stesso maggiore Piercy, creati altri due trust, dei
quali uno, alla morte del figlio Beniamino James, accresceva
sostanzialmente le quote del trust già esistente e l'altro, alla morte
del figlio Vivian Henry, inseriva nel rapporto un nuovo soggetto nella
persona della vedova di quest'ultimo Maria Luisa Bashfields.
Pertanto al momento in cui fu proposta l'azione davanti al
Tribunale di Oristano in base alle tipiche situazioni giuridiche di
quell'istituto Vera Norina Piercy e Maria Luisa Bashfields erano al
tempo stesso beneficiarie e fiduciarie e Daphne Hardwick ved. Piercy
soltanto fiduciaria e forse beneficiaria per la parte proveniente dalla
successione del figlio Beniamino James.
Il Tribunale di Oristano, con sentenza 3-10 febbraio 1954,
pronunziando anche nei confronti del Ministero dell'agricoltura
intervenuto in giudizio, dichiarò improponibile la domanda per la
dichiarazione d'incostituzionalità, dichiarò infondate le altre
domande e stabilì la compensazione delle spese.
Contro tale sentenza propose appello Vera Norina Piercy, per sé e
quale procuratrice della Hardwick, senza tuttavia riproporre la domanda
relativa alla incostituzionalità dei decreti di esproprio.
L'E.T.F.A.S. e il Ministero dell'agricoltura proposero appello
incidentale relativamente alle spese.,
Frattanto la Vera Norina Piercy aveva iniziato, per sé e quale
procuratrice della Bashfields e del figlio di questa Antonio Piercy, un
giudizio di rivendicazione davanti al Tribunale di Oristano,
limitatamente all'esproprio concretatosi col solo D. P. n. 4156 del 28
dicembre 1952 emesso soltanto nei confronti della Daphne Hardwick ved.
Piercy.
In questo giudizio intervenne la Daphne Nardwick ved. Piercy.
L'istanza di revindica della Vera Norina Piercy fu accolta
integralmente dal Tribunale di Oristano con sentenza 15 dicembre
1955-15 marzo 1956. Contro tale sentenza propose appello l'E.T.F.A.S.
ed il processo fu riunito con l'altro, già pendente innanzi alla Corte
d'appello di Cagliari, relativo alla prima sentenza del Tribunale di
Oristano del 3-10 febbraio 1954.
La Corte d'appello di Cagliari con sentenza 31 gennaio-18 marzo
1957 confermò la sentenza del Tribunale di Oristano 3-10 febbraio 1954
e, relativamente al solo D.P. 28 dicembre 1952, n. 4156, sollevò
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, pronunziando
un'ordinanza 31 gennaio 1957 di rimessione degli atti alla Corte
costituzionale.
Con tale ordinanza la Corte d'appello di Cagliari ha accertato che
i beni oggetti di esproprio di cui al decreto n. 4156 sono in regime di
trust e che i soggetti di tale trust non hanno eguali diritti e non ha
ritenuto infondata la tesi della Piercy e della Bashfields che
sostengono essere le vere proprietarie, mentre la Hardwick sarebbe
soltanto un'amministratrice, seppure con poteri più vasti di un
normale mandatario. Secondo la Corte di Cagliari non si può giudicare
sull'istanza di rivendicazione senza risolvere la questione di
costituzionalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 4156 e
pertanto questa Corte dovrebbe accertare se tale decreto abbia o meno
rispettato le condizioni soggettive ed oggettive previste dall'art. 4
della legge delega 21 ottobre 1950, n. 841, e conseguentemente se siano
stati violati gli artt. 70 a 77 della Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 4 maggio 1957, e davanti
a questa Corte si sono regolarmente costituiti, presentando le proprie
deduzioni, l'E.T.F.A.S. e la Vera Norina Piercy, per sé e quale
procuratrice della Daphne Hardwick ved. Piercy, della Maria Luisa
Bashfields ved. Piercy e di Antonio Fitzvivian Piercy.
All'udienza del 30 ottobre 1957, udita la relazione, gli avvocati
della difesa della Norina Piercy e della difesa dello Stato discussero
ampiamente le questioni relative alla causa, sostenendo, allo stato
degli atti, l'inammissibilità del giudizio di legittimità
costituzionale.
Questa Corte con ordinanza n. 127 del 28 novembre 1957, rilevato
che era pervenuto nella cancelleria della Corte stessa soltanto il
fascicolo di ufficio delle cause riunite presso al Corte d'appello di
Cagliari e che si riteneva necessario acquisire al processo i fascicoli
delle parti, sospese il giudizio e ordinò alle parti stesse di
depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza i
fascicoli degli atti e dei documenti del giudizio di merito. Tali
fascicoli sono stati regolarmente depositati e inoltre la difesa della
Piercy Vera Norina ha presentato una nuova memoria insistendo sulla
propria eccezione preliminare circa la irrilevanza della questione di
legittimità costituzionale, ben potendo le questioni
sull'interpretazione del testamento del maggiore Piercy essere risolte
indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale e
segnalando come una eventuale pronuncia di questa Corte
sull'interpretazione del testamento non potrebbe avvenire senza il
riconoscimento dei diritti soggettivi dei vari soggetti privati.
Considerato in diritto:
Risulta dall'ordinanza di rinvio della Corte d'appello di Cagliari
31 gennaio 1957 e dagli atti del giudizio di merito che la tesi
affermata dalla Vera Norina Piercy e dalla Maria Luisa Bashfields
innanzi al Tribunale di Oristano e quindi innanzi alla Corte d'appello
di Cagliari a sostegno della loro istanza di rivendicazione dei beni
oggetto dello scorporo disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4156, era che la proprietà di questi
beni spettasse alle dette signore quali eredi dirette ed indirette del
Piercy Beniamino Herbert. Le signore Piercy e Bashfields sostenevano
questa tesi perché a loro avviso essendo i beni ereditari costituiti
in trust ed essendo il trust un istituto di diritto inglese che
presuppone la scissione della proprietà in legale o fiduciaria e in
beneficiaria o sostanziale, non era ammissibile, secondo i principi
d'ordine pubblico dell'ordinamento giuridico italiano, che la
proprietà, quale diritto reale, fosse riconosciuta alla Daphne
Hardwick che, quale titolare della proprietà fiduciaria, doveva
considerarsi soltanto un'amministratrice. Da ciò la conseguenza che
il decreto di scorporo 28 dicembre 1952, n. 4156, emanato nei confronti
della Daphne Hardwick, sarebbe stato viziato da illegittimità
costituzionale per mancanza delle condizioni soggettive e oggettive
richieste dalla legge delega del 21 ottobre 1950, n. 841.
L'E.T.F.A.S. eccepiva invece che nel trust la "proprietaria",
secondo la legge italiana, era la titolare della proprietà fiduciaria
o "trustee", cioè la Hardwick, contro la quale era stato condotto
l'esproprio ed emanato il decreto impugnato.
Ma l'E.T.F.A.S. sosteneva altresì che se anche la Bashfields e la
Piercy, quali proprietarie beneficiarie, fossero riconosciute effettive
proprietarie dei beni ereditari secondo la legge italiana, il decreto
di esproprio sarebbe stato legittimamente emanato in ogni caso nei
confronti della Hardwick, perché soltanto il "trustee" avrebbe,
secondo il diritto inglese, la disponibilità dei beni immobili
costituiti in trust: e l'esproprio deve essere condotto, secondo
l'E.T.F.A.S., contro il soggetto che ha la disponibilità dell'immobile
e che risulta pubblicamente tale di fronte ai terzi.
Ora la Corte d'appello di Cagliari non ha risolto le questioni di
merito che le erano state proposte: si è limitata a delibare la sola
questione sollevata dalla Bashfields e dalla Piercy, affermando che
tale questione non le sembrava infondata perché soltanto il
beneficiario del trust, a suo avviso, ha diritto a conseguire gli utili
della gestione fiduciaria e perché egli soltanto può far cessare il
trust sotto determinate condizioni, conseguendo la proprietà completa
dei beni - in esso originariamente compresi o ottenuti dalla
alienazione di quelli - se il trust venga comunque a cessare.
Questa non è la questione di legittimità costituzionale sulla
quale la Corte di Cagliari doveva portare il proprio giudizio ai fini
della infondatezza, manifesta o meno: questa è soltanto una delle
questione di merito che, a seconda della soluzione che fosse stata
adottata dal giudice, avrebbe potuto rendere necessaria anche la
risoluzione d'una questione di legittimità costituzionale per la
definizione del giudizio.
In realtà la questione di legittimità costituzionale sarebbe
sorta davanti alla Corte d'appello di Cagliari soltanto quando, risolte
definitivamente le questioni relative alla natura dei diritti dei
soggetti del trust Piercy circa i beni oggetto del decreto
presidenziale n. 4156, si fosse dovuto decidere quali fra i titolari di
questi diritti dovessero essere considerati "proprietari" ai sensi e
per gli effetti dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Soltanto se al giudice di merito fosse sembrata non infondata la
tesi delle istanti che negava ai titolari dei diritti sugli immobili,
così come fossero stati riconosciuti e definiti dalla Corte di
Cagliari, la qualità di "proprietari" agli effetti del citato art. 4
della legge n. 841 del 1950 e soltanto nel caso che il giudizio non
potesse essere definito indipendentemente dalla risoluzione di questa
questione, sarebbe stato giustificato il rinvio degli atti alla Corte
costituzionale. Ma allo stato degli atti manca qualsiasi apprezzamento
sul fondamento della questione di legittimità costituzionale e manca
addirittura, sostanzialmente, la proposizione della questione stessa
che le parti non hanno sollevato e che il giudice si è prospettata
come un'eventualità che soltanto in una delle ipotesi avanzate dalle
parti avrebbe potuto precludergli il giudizio sull'istanza di
rivendicazione.
Poiché trattasi di accertamenti che spettano esclusivamente alla
competenza dell'autorità giudiziaria davanti alla quale pende il
giudizio sulla controversia principale, la Corte costituzionale non
può pronunciarsi allo stato degli atti sulla legittimità
costituzionale per cosiddetto eccesso di delega del decreto
presidenziale d'esproprio 28 dicembre 1952, n. 4156.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti alla Corte d'appello di
Cagliari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte